Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21035 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21035 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ILARDO GIANLUCA nato il 28/02/1983 a ENNA
MAZZA EDUARDO nato il 23/12/1972 a ENNA

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per
Il P.G. Baldi Fulvio conclude per inammissibilità.
Udito il difensore

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.

Con sentenza del 10 gennaio 2017, la Corte d’Appello ha confermato la

sentenza del Tribunale di Caltanissetta con cui Gianluca Ilardo ed Eduardo Mazza
sono stati ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato per avere
tentato di sottrarre, caricandolo sul proprio autocarro, un macchinario in ferro
posto all’interno della miniera di Gessolungo, di proprietà dell’Ente minerario.
2.

Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati, a mezzo del loro

difensore, affidandolo a due distinti motivi.
Con il primo1 lamentano il vizio di violazione di legge in relazione

all’erronea applicazione dell’art. 624 cod. pen.. Rilevano l’inidoneità della
condotta ad offendere il bene giuridico tutelato, non potendosi affermare la
sussistenza del requisito dell’altruità della cosa, essendo il macchinario
abbandonato nella ex miniera di Gessolungo, non più attiva dal 1986, mentre
l’Ente Minerario Siciliano era estinto dal 1999. In assenza di soggetto leso, non
avendo provveduto l’ente originario proprietario alla dismissione del bene, prima
della sua estinzione, il macchinario doveva considerarsi cosa derelitta, il cui
impossessamento era inidoneo a cagionare qualsivoglia danno ad alcuno.
Sottolinea che proprio lo stato di degrado sia del bene che del luogo ove questo
si trovava, descritti e riconosciuti in sentenza, non solo confermano l’inoffensività
della condotta, ma dimostrano sotto il profilo soggettivo la mancanza di
conoscenza in capo agli imputati dell’altrui proprietà della cosa, anche per il
contesto ambientale dell’ex miniera, adibita a discarica.
4.

Con il secondo censura comunque la decisione per avere ritenuto

l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625, comma 1^, n.
7), solo perché il luogo era facilmente accessibile, senza in alcun modo motivare
sull’ipotesi integrata -necessità, consuetudine o destinazione-, ciò rivestendo
particolare importanza perché l’assenza dell’aggravante comporterebbe
l’improcedibilità per mancanza di querela della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato.

2.

Va affrontata la questione assorbente della sussistenza dell’aggravante

di cui all’art. 625 n. 7), in quanto in assenza di presentazione della querela
l’azione penale non poteva essere iniziata.
3.

Ora, è incontestato che la miniera di Gessolungo, ove si trovava il

macchinario in questione, fosse inattiva sin dal 1986, perché è la stessa
sentenza impugnata ad affermarlo. Così come è incontestato che le
apparecchiature si trovassero sul piazzale del sito, che, seppure non recintato
era da considerarsi privato, in quanto già di proprietà dell’Ente Minerario.
Nondimeno, come correttamente rilevato dal ricorrente, nessuna necessità

2

3.

imponeva di ivi mantenere siffatti beni, dopo così lungo tempo dalla chiusura
della miniera, né può affermarsi che sussista la consuetudine di conservare
strumenti di lavoro disrnessi ed arrugginiti (circostanza emergente dalla
sentenza, che tuttavia ne esclude la derelizione, per non essere certa la volontà
di abbandono del proprietario) in un luogo pacificamente abbandonato ed
inattivo.
4. Esclusa, pertanto, la sussistenza dell’aggravante contestata, l’assenza
di querela impone l’annullamento senza rinvio, in quanto, trattandosi di furto

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l’aggravante di
cui all’art. 625 n. 7) cod. pen. l’azione penale non poteva essere iniziata per
mancanza di querela in relazione al reato di furto semplice.
Così deciso il 2,5/01/2018
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Maura

rdin

Em uele Di Salvo

semplice l’azione penale non poteva essere iniziata.

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