Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21033 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21033 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPADEA ANTONIO nato il 09/09/1963 a MONTEPAONE

avverso la sentenza del 06/10/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per
Il P.G. Baldi Fulvio conclude per l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 6 ottobre 2015 la Corte d’Appello Brescia in parziale

riforma della sentenza la sentenza del Tribunale di Mantova ha riqualificato il
fatto contestato ad Antonio Spadea ex art. 624 e 625, comma 1″ n. 70 cod.
pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del suo

difensore, affidandolo a due distinti motivi.
3.

Con il primo lamenta il vizio motivazionale per mancanza grafica di una

dopo avere riqualificato il fatto, originariamente addebitato come ricettazione,
riconosce la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.
4.

Con il secondo censura comunque la decisione per avere ritenuto

l’aggravante, benché nella fattispecie l’auto fosse già

stata oggetto di un

precedente furto, non potendo sostenersi che il primo ladro, disfandosene,
l’avesse affidata alla pubblica fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è infondato.

2.

La prima doglianza non può trovare accoglimento. La sentenza manca

effettivamente di alcune parole laddove afferma che “deve ritenersi nella specie
il reato di furto aggravato in quanto l’esposizione alla pubblica fede
dell’autovettura non e nemmeno per il fatto dopo che il veicolo sia stato
abbandonato dal primo ladro (cfr. Cass. 3.7.1992 n. 8037).”.

E’ sufficiente a

chiarire la motivazione il richiamo, contenuto nel testo oggetto di censura, del
precedente di legittimità secondo cui “L’esposizione alla pubblica fede
dell’autovettura non viene meno per il fatto che il veicolo sia stato abbandonato
dal primo ladro. (Sez. 2, n. 8037 del 03/07/1992 – dep. 16/07/1992, Ceriani,
Rv. 19129301)”. L’integrazione della motivazione con quanto affermato dalla
Suprema Corte consente, infatti, di comprendere, senza possibilità di errore,
l’argomento posto dalla Corte territoriale a fondamento del riconoscimento
dell’aggravante ed esclude il vizio fatto valere.
3.

Il secondo motivo va parimenti respinto.

3.1 La questione è stata affrontata da numerose pronunce che hanno
sempre affermato il principio secondo cui “La cosa rubata e poi abbandonata
dal ladro non può essere considerata “res derelicta” la cui appropriazione sia
lecita a chiunque perché non vi è abbandono senza la volontà dell’avente diritto
e tale non può certamente ritenersi quella del ladro. Ne consegue che, per la
mancanza della “derelictio” la cosa rubata e poi abbandonata dal ladro deve
considerarsi nuovamente nel possesso dell’avente diritto; costituisce, pertanto,

parte del provvedimento che ne rende incomprensibile il testo, nella parte in cui,

furto in danno del proprietario l’impossessamento di cose già rubate da altri; ed
in tal caso, in relazione alla condotta del proprietario e non a quella del ladro che
abbandona la cosa rubata, è configurabile l’aggravante della esposizione alla
pubblica fede (cfr. fra le più risalenti Sez. 6, n. 3066 del 06/11/1981 – dep.
20/03/1982, Patta, Rv. 15286601; fra le più recenti Cass. Sez. 5, Sentenza n.
35352 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256955 Sez. 5, Sentenza n.
11107 del 26/02/2015 Ud. (dep. 16/03/2015 ) Rv. 263105).
3.2 Per aversi derelizione, invero, non è non è sufficiente l’abbandono della

spogliarsi del bene. Siffatta volontà di spogliarsi del bene da parte del
proprietario, non può semplicemente supporsma deve risultare dalle condizioni
di tempo e di luogo dell’abbandono della cosa.
3.3. La sottrazione della cosa da parte dell’autore di un furto non comporta,
infatti, l’abbandono della medesima da parte del proprietario o comunque del
soggetto cui la cosa apparteneva a qualsiasi titolo. La conseguenza è che nel
momento in cui il ladro abbandona la cosa sottratta, questa non diviene derelicta
solo perché egli decide di disfarsene definitivamente, non essendo mai venuta
meno la volontà dell’avente diritto di possedere il bene, che gli è stato
illecitamente sottratto.
4. Siffatte considerazioni, nondimeno, implicano che laddove un’autovettura
oggetto di un furto, venga abbandonata dal ladro sulla pubblica via e qui venga
nuovamente sottratta da altro soggetto, questi risponde del furto aggravato ai
sensi dell’art. 625, comma 1^, n. 7) cod. pen., perché è rispetto alla volontà del
proprietario e non a quella del ladro che abbandona la cosa rubata che va
valutato l’affidamento nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose
altrui che dagli stessi è lecito pretendere.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così yeciso il 25/01/2018

Il Consigliere estensore
Maura Nardin

Il Presidente
panuele ID” Salvc

cosa (o la sua perdita), dovendo questa essere accompagnata dalla volontà di

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