Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21032 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21032 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIOTTA GIUSEPPINA nato il 23/04/1978 a NUORO

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per
Il P.G. Baldi Fulvio conclude per l’inammissibilità.
Udito il difensore
L’Avvocato 011a Roberto si riporta ai motivi di ricorso

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 1^ febbraio 2017 la Corte d’Appello di Cagliari ha

confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari con cui Giuseppina Liotta è stata
ritenuta colpevole del reato di furto in abitazione aggravato dalla destrezza e
condannata alla pena ritenuta di giustizia.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso l’imputata a mezzo del suo

difensore, affidandolo a due distinti motivi.
3.

Con il primo lamenta la violazione di legge con riferimento all’art. 6

3^, nonché il vizio di motivazione per avere la Corte, in sede di esame della
persona offesa violato le norme del contraddittorio, giudicando inammissibili le
domande della difesa dell’imputata dirette alla valutazione della credibilità della
vittima, avuto riguardo alla sua dichiarazione di essere stata ipnotizzata
dall’autrice del reato, il che rendeva inattendibile quanto dichiarato dalla vittima
al fine del riconoscimento della Liotta.
4.

Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in relazione agli

artt. 624 bis, comma 1^, 614 e 43 cod. pen., nonché del vizio motivazionale,
per avere la decisione impugnata ritenuto la fattispecie del furto in abitazione,
nonostante la vittima avesse invitato ad entrare nella propria dimora l’autrice del
reato, avendo la prima aperto il cancello e consentito l’ingresso, il che consentiva
di affermare quantomeno l’errore incolpevole sulla sussistenza del consenso
dell’avente diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La prima doglianza è manifestamente infondata. Sebbene, infatti, la

sentenza non faccia espressamente cenno all’ordinanza di inammissibilità delle
domande della difesa, nondimeno, la credibilità della persona offesa -contestata
dal ricorrente e rispetto alla quale si fa valere la violazione del contraddittorioviene valutata dalla Corte non solo sulla base del riscontro relativo al
riconoscimento fotografico dell’imputata, svolto nei giorni immediatamente
successivi al furto, ma anche in forza del riconoscimento della Liotta da parte
della vicina di casa della vittima, che aveva ricevuto la visita della medesima
ragazza che offriva immaginette di Sant’Antonio, pochi minuti prima che questa
si rivolgesse alla persona offesa. Questo supera ogni questione circa
l’inammissibilità delle domande, perché la credibilità della teste è ricavata non
dal suo ricordo ma da elementi esterni e precedenti la deposizione resa in
giudizio. Peraltro, la nuova audizione della persona offesa era stata ammessa
esclusivamente per ricostruire lo stato dei luoghi e per valutare se l’autrice del

CEDU, all’art. 111 Cost., nonché agli artt. 194, comma 2^, 498 e 603, comma

furto oltrepassò il cancelletto che divideva il cortile prospiciente la sua casa dalla
strada, così integrando il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen..
3.
4.

Il secondo motivo è inammissibile.
La sentenza, ricostruendo il fatto, anche a mezzo delle dichiarazioni

rese alla Corte territoriale dalla persona offesa, chiarisce che la Liotta varcò il
cancello di ingresso al cortile, normalmente chiuso, per parlare con l’anziana
vittima che convinse a consegnare l’oro, sfilandole peraltro una collana dal collo.
Ravvisa nel superamento del cancello l’introduzione nell’abitazione di cui all’art.

dell’immobile destinato alla dimora, va considerato parte dell’abitazione, ma che
l’aver carpito il consenso all’ingresso con l’inganno non esclude il furto
aggravato.
5.

La motivazione della Corte è ineccepibile. Superata la questione della

configurabilità del cortile dell’abitazione come parte dell’abitazione, non
riproposta in questa sede -e comunque superata dalla recente pronuncia delle
Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, secondo cui rientrano certamente nella
nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti
della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il
consenso del titolare- può osservarsi che l’art. 624 bis cod. pen. nella parte in
cui sottende la nozione di violazione di domicilio di cui all’art. 614 cod. pen. che,
a sua volta, riguarda anche comportamenti di introduzione nell’altrui dimora
realizzati “con inganno” ovvero “contro la volontà espressa o tacita ci chi ha
diritto di escluderlo” autorizza l’estensione della fattispecie alle ipotesi in cui
l’ingresso nell’abitazione altrui avviene con l’intenzione, preesistente alla mente
dell’agente, di rubare, sicché l’introduzione si palesa condizione necessaria per il
compimento del reato (cfr. in questo senso Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014 dep. 03/10/2014, Crescimone, Rv. 26103001, relativa ad un’ipotesi in cui
l’imputato si era introdotto nell’abitazione delle vittima, convincendola a
sottoporsi ad un rito propiziatorio).
6.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento

delle spese processuali e al pagamento della somma di C. 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento della somma di C. 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende
Così deciscll 25/01/2018

624 bis cod. pen., osservando che non solo il cortile, costituendo pertinenza

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