Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21032 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21032 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal difensore di:
Ziccarelli Alessandro, nato a Cosenza, il 15/2/1961;

avverso la sentenza del 14/10/2004 della Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Noto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 21/04/2016

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la
condanna di Ziccarelli Alessandro per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale commessi nella gestione dell’omonima ditta individuale.
2. Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ha proposto dapprima ricorso tardivo e
successivamente, a seguito della declaratoria di non esecutività della stessa
pronunziata ex art. 670 c.p.p. dal giudice dell’esecuzione in ragione della ritenuta
nullità della notifica dell’estratto contumaciale, nuovo ricorso nei termini decorrenti

articolano tre motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge
penale e vizi della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di
bancarotta patrimoniale, rilevando in proposito il ricorrente come alcun accertamento
sia stato compiuto in merito all’effettiva esistenza della merce oggetto della asserita
distrazione, posto che la condanna si fonderebbe esclusivamente sulle presunzioni
compiute dalla GdF operante sulla base degli studi di settore. Analoghi vizi vengono
denunziati con il secondo motivo con riguardo alla sussistenza della bancarotta
documentale, atteso il difetto della prova del coinvolgimento dell’imputato
nell’occultamento della contabilità dell’impresa. Con il terzo motivo il ricorrente
eccepisce infine l’intervenuta prescrizione dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, alla luce del già citato provvedimento emesso ex art. 670 c.p.p. dal
Tribunale di Cosenza in funzione di giudice dell’esecuzione il 17 novembre 2015,
devono ritenersi superate le richieste di dichiarare non esecutiva la sentenza impugnata
e in subordine di restituzione nel termine per impugnarla proposte con il ricorso tardivo
proposto il 4 agosto 2015.
2. Ciò premesso il primo motivo di ricorso non può ritenersi manifestamente infondato
nella misura in cui censura la tenuta del discorso giustificativo della sentenza in merito
alla prova della distrazione delle merci, non avendo la Corte territoriale confutato le
doglianze avanzate con il gravame di merito circa l’accertamento dell’effettiva esistenza
della stessa. Ed analoghe considerazioni devono essere effettuate con riguardo al
secondo motivo in merito all’effettiva attribuibilità allo Ziccarelli della condotta di
occultamento delle scritture contabili.
3.

Al giudizio di non manifesta infondatezza dei primi due motivi consegue

l’ammissibilità del ricorso e la necessità di rilevare l’eccepita prescrizione dei reati,
essendosi il relativo termine compiuto al più tardi 1’8 ottobre 2012 alla luce della più
L

dalla notifica di tale ultimo provvedimento. Entrambi i ricorsi, identici nel contenuto,

favorevole disciplina del previgente art. 157 c.p. applicabile all’imputato. In tal senso
deve infatti ricordarsi come la rilevata non esecutività della sentenza d’appello ai sensi
dell’art. 670 c.p.p. comporta che il termine di prescrizione abbia continuato a
decorrere.
4. Sotto altro profilo deve osservarsi come non sussistano però le condizioni per il
proscioglimento nel merito dell’imputato ai sensi dell’art. 129 comma 2 c.p.p., atteso
che la rilevata ammissibilità del ricorso non comporta un’automatica valutazione della

dell’imputato, nemmeno ancorabile a quanto emerge dalla sentenza, che anzi evidenzia
come lo Ziccarelli abbia comunque distratto i beni strumentali dell’impresa, circostanza
sulla quale il ricorso non ha nemmeno interloquito.
5. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
l’intervenuta prescrizione dei reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 21/4/2016

fondatezza dei suoi motivi e di insussistenza dei reati contestati o di innocenza

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