Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21031 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21031 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Roma Gaetano, nato a Francavilla Fontana, il 27/12/1948;

avverso la sentenza del 27/2/2015 della Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Gabriele Di Noi, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso e la conferma delle statuizioni civili;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Miraglia, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1

Data Udienza: 21/04/2016

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce ha confermato, anche agli
effetti civili, la condanna di Roma Gaetano per i reati di minaccia e violenza privata
commessi in danno di Caragli Vincenzo. In parziale riforma della pronunzia di primo
grado la Corte d’appello ha invece assolto l’imputato per il concorrente reato di ingiuria.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre
motivi.
2.1 Con il primo deduce vizi della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della

versione avrebbe trovato nelle dichiarazioni dei testi Mazza, Passiante e Laghezza e
nelle produzioni documentali della difesa. Non di meno la sentenza risulterebbe
contraddittoria nella misura in cui ha assolto l’imputato dal delitto di ingiuria proprio
rilevando il difetto di riscontri al racconto del Caragli sul punto ed anzi ammettendo
come in proposito le sue dichiarazioni fossero state per l’appunto smentite da quelle
delle citate Mazza e Passiante. Sotto altro profilo il ricorrente contesta l’attitudine degli
elementi probatori selezionati dal giudice d’appello ad integrare, come invece
illogicamente affermato in sentenza, valido riscontro alle dichiarazioni della persona
offesa, trattandosi di circostanze neutre compatibili anche con la versione dei fatti
fornita dal Roma.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce invece errata applicazione della legge
penale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di violenza privata in difetto di
prova alcuna del fatto, posto che perfino la persona offesa non ha mai sostenuto che
l’imputato le avrebbe impedito di lasciare la stanza teatro del litigio intercorso tra i due
protagonisti della vicenda. Analogo vizio viene denunziato con il terzo motivo in merito
al mancato assorbimento del reato di minaccia in quello di violenza privata pure
asseritamente commesso attraverso la condotta autonomamente contestata in
relazione all’art. 612 c.p.

3. Con memoria depositata il 19 aprile 2016 il difensore della parte civile, confutandone
i motivi, ha chiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso o che comunque lo stesso
venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In merito all’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto della persona offesa
l’imputato aveva sollevato alcune circostanziate obiezioni con i motivi d’appello che non
2

persona offesa non avendo la Corte territoriale rilevato le ripetute smentite che la sua

hanno effettivamente trovato risposta, nemmeno implicitamente, nella sentenza
impugnata ovvero sono state confutate in modo contraddittorio e in parte apodittico.
2.1 In particolare, oltre a segnalare che le dichiarazioni del Caragli erano state smentite
dalle testimonianze Mazza e Passiante in merito alle ingiurie asseritamente pronunziate
in loro presenza, la difesa aveva obiettato come la persona offesa avesse negato
qualsiasi pregressa conflittualità con il Roma e le ragioni che l’avevano innescata in
contrasto con specifiche risultanze processuali asseritamente comprovanti l’esatto
contrario.

maniera autonoma ed autosufficiente la prova di responsabilità dell’imputato, la Corte
territoriale ha ritenuto necessario nel caso di specie reperire dei riscontri oggettivi a
sostegno della medesima, secondo il canone dell’opportunità determinata dalle
circostanze del caso concreto e che trova fondamento nel consolidato insegnamento
della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell’Arte ed
altri, Rv. 253214). In tal senso i giudici dell’appello hanno recepito il primo rilievo
difensivo ed hanno conseguentemente assolto l’imputato dal reato di ingiuria, ma
hanno omesso di prendere in considerazione le ulteriori obiezioni svolte nel gravame di
merito sull’attendibilità della persona offesa e di valutare altresì l’impatto della rilevata
smentita di alcune delle sue dichiarazioni sul giudizio di generale credibilità della
stessa. In proposito deve infatti evidenziarsi come i rilievi difensivi, attingendo il profilo
di una presunta pregressa conflittualità tra le parti che il Caragli avrebbe negato, non
potevano essere ritenute irrilevanti e, laddove eventualmente fondate, avrebbero
imposto logicamente un approfondimento della valutazione di attendibilità
dell’accusatore, tanto più se già parzialmente esclusa.
2.3 Non è infatti in dubbio che anche le dichiarazioni della persona offesa rispondano al
principio di frazionabilità, ma nel dispiegare quest’ultimo – come sostanzialmente ha
fatto la Corte di merito – è necessario che il giudice motivi adeguatamente le ragioni
per cui la ritenuta inattendibilità della singola propalazione non contamini la generale
attendibilità del racconto svolto dalla fonte. In tal senso la sentenza si invece limitata
ad una generica, quanto apodittica, affermazione di intrinseca coerenza e spontaneità
delle altre parti del narrato del Caragli ed alla menzione di alcune circostanze di fatto
ritenute idonee a riscontrarle, senza peraltro spiegarne l’effettiva pregnanza, tanto più
alla luce dell’omesso esame dei rilievi difensivi di cui si è detto in precedenza.
2.4 Fondato è anche il terzo motivo di ricorso nella misura in cui la Corte territoriale
non ha spiegato in che termini le minacce contestate all’imputato debbano ritenersi
autonome rispetto alla condotta di violenza privata e non funzionali alla consumazione
dello stesso.
3

2.2 Pur ribadendo la vocazione della testimonianza della persona offesa a fondare in

3. Rilevato che i reati per cui è intervenuta condanna si sono comunque nel frattempo
estinti per intervenuta prescrizione e che i rilevati vizi della motivazione non possono
quindi più rilevare agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio agli effetti penali a causa della menzionata prescrizione e, agli effetti civili,
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
P.Q.M.

per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente
per valore in grado d’appello.
Così deciso il 21/4/2016

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè i reati sono estinti

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