Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21030 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21030 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 17/02/2017 del GIUDICE DI PACE di CATANIA

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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS

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Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
Il difensore presente dopo aver chiesto di verificare la regolarità delle notifiche
del procedimento, chiede il rigetto del ricorso.

/7-P

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catania ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice di
pace di Ragusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Spinali
Sebastiano per il reato di lesioni personali colpose per difetto della querela.
L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere delle lesioni personali
cagionate a Salvatore Sorbello per colpa consistita in negligenza, imprudenza,
imperizia e nella violazione di norme sulla circolazione stradale.

337 cod. proc. pen.; si assume che il giudice abbia omesso di ricostruire la
volontà della persona offesa.

2. Il 5.1.2018 l’avv. Caterina Marangia ha depositato ‘Memoria difensiva’
nell’interesse di Spinali Sebastiano con la quale ha eccepito la tardività del
ricorso proposto dal P.G. della Corte di Appello di Catania; l’inammissibilità del
medesimo per violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., in quanto non indicati i
riferimenti che individuano il procedimento e la sentenza impugnata; ed ha
chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 585, co. 1 lett. b) e 544, co. 2
cod. proc. pen., è di trenta giorni il termine per impugnare la sentenza la cui
motivazione non sia stata redatta immediatamente e sia stata depositata non
oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. Termine che per il
Procuratore Generale della Repubblica decorre dal giorno in cui è stata eseguita
la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento (art.
585, co. 2 lett. d) cod. proc. pen.).
Nel caso che occupa le motivazioni della sentenza impugnata sono state
depositate entro il quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo: pronunciata
all’udienza del 17 febbraio 2017, la motivazione è stata depositata il 28. Febbraio
2017. L’avviso del deposito venne fatto al P.G. della Corte di Appello di Catania il
21.3.2017. Orbene, la lettura degli atti del procedimento lascia emergere che il
ricorso venne depositato nella segreteria della Procura Generale il 20.4.2017 e
depositato nella cancelleria del Giudice di pace il 21.4.2017; ovvero il
trentunesimo giorno. Pare opportuno rammentare che ai sensi dell’art. 582 cod.
proc. pen. l’impugnazione va presentata nella cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato; e che pertanto non può assumere rilievo, ai
fini che qui occupano, il deposito dell’atto di impugnazione presso la segreteria
dell’ufficio requirente.

Con il ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 336 e

La tardività del ricorso ne importa l’inammissibilità, a mente della previsione
dell’art. 591, co. 1 lett. c) cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2018.

Salvatore lovere

Il Presidente
Patr\O Piccial

Il Consiglier estensore

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