Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21030 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21030 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Anasashvili Giorgi, nato a Kutaisi, il 18/1/1991:

avverso la sentenza del 22/4/2015 del Giudice di Pace di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha condannato alla sola pena pecuniaria
e al risarcimento del danno Anasashvili Giorgi per il reato di lesioni personali volontarie
commesso ai danni di Silvestri Rocco.
1

Data Udienza: 21/04/2016

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato deducendo difetto di
motivazione sulla richiesta avanzata in sede di conclusioni di riconoscere la non
punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

giudice di pace non trovi applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., prevista esclusivamente per il procedimento davanti
al giudice ordinario, bensì la speciale disciplina di cui all’art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000,
n. 274 (Sez. 7, n. 1510/16 del 4 dicembre 2015, Bellomo, Rv. 265491; Sez. F, n.
38876 del 20 agosto 2015, Morreale e altro, Rv. 264700). E’ dunque irrilevante che il
Giudice di Pace non abbia fornito specifica motivazione sul punto, stante l’originaria
inammissibilità della richiesta dell’imputato, che ovviamente si riverbera sul ricorso,
teso ad ottenere l’applicazione di un istituto non operativo nell’ordinamento di
riferimento.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle Ammende.
Così deciso il 21/4/2016

2. Questa Corte ha già avuto modo di precisare come nel procedimento innanzi al

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