Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2103 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2103 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIAW SERIGNE SALL MAMADOU BAMBA N. IL 30/03/1970
avverso la sentenza n. 547/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

Motivi della decisione
L’imputato Diaw Serigne Sali Mamadou Bamba ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di
Appello di Ancona che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Pesaro il 26/07/2010, ne
ha ribadito la condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di violenza e minaccia a
pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).
Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita condanna
per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di
.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicenn e 2015
Il consiglie estensore
Orla

Il Presidente
Carlo Citterio

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606, comma 3 cod. proc.
pen.), che investono direttamente la valutazione del tema dell’accusa e delle risultanze probatorie, rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito.

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