Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2103 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2103 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GJEKA GJERGI N. IL 10/12/1978
avverso la sentenza n. 1273/2011 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 27.1.2012 il &IP del Tribunale di Terni applicava a &jeka &jergi,
previa riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminuente
per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 2, mesi 8 di
reclusione ed curo 11.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90.
Propone ricorso per cassazione Gjek,a &jergi, denunciando l’erronea applicazione della
legge penale in relazione alla determinazione della pena.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruitò della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex ort.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto, in particolare, 4 controllo sulla congruità della pena, secondo la
giurisprudenza di questa Corte “In mancanza di elementi macroscopicamente
rivelatori di incongrui* per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta
congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione
può dirsi adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso, allorchè risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella
valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere
rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale
dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord. n.549 dell’11.21994).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, ritenendo congrua la pena concordata e
ratificando quindi l’accordo tra le parti.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
DEPOSITATA
Il Consigliere est.
Il P esid nte
IN CANCELLERIA

OSSERVA

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