Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21029 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21029 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli nel procedimento nei confronti di:
Raspaolo Luigi, nato a Napoli, il 28/10/1963;

avverso la sentenza del 3/3/2015 del Giudice di Pace di Portici;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 21/04/2016

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Portici ha condannato, anche agli
effetti civili, Raspaolo Luigi per i reati di percosse e minaccia giudicati in continuazione
tra loro, applicando altresì l’aumento di pena corrispondente alla ritenuta recidiva
semplice contestata all’imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Napoli deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla
determinazione della pena. In particolare il PG ricorrente rileva come erroneamente il

pena base determinata per il reato di percosse ritenuto più grave, bensì su quella
risultante successivamente all’applicazione dell’aumento ex art. 81 comma 2 c.p.p. per
il reato di minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
2. Non è in dubbio che – come sostenuto dal PG ricorrente – per commisurare la pena
in caso di reato continuato il giudice debba stabilire quella per la violazione ritenuta più
grave compresi gli aumenti o le diminuzioni relative alle eventuali circostanze collegate
alla medesima, compresa la recidiva e che, di conseguenza, l’aumento previsto dall’art.
81 c.p. debba essere applicato sulla base sanzionatoria così determinata e non, come
invece effettuato dal giudice nel caso di specie, prima del calcolo delle aggravanti o
delle attenuanti.
2.1 Non di meno va ricordato che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto,
c.p.p. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto
e cioè mirare a rimuovere un errore della decisione che ne abbia effettivamente viziato
il risultato, non potendo il suddetto interesse coincidere con la mera intenzione di
ripristinare la legalità violata.
2.2 Nel caso di specie la pur erronea sequenza seguita dal giudice nel calcolare la pena
non ne ha alterato l’entità complessiva, non avendo egli determinato gli aumenti in
termini percentuali, bensì in misura fissa, mentre il ricorso non evidenzia nel caso
concreto quale pregiudizio possa essere derivato dall’inversione dei calcoli intermedi.

Giudice di Pace abbia applicato l’aumento relativo alla riconosciuta recidiva non sulla

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21/4/2016

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