Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21027 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21027 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
CALANDRIELLO ANTONIO nato il 21/03/1951 a SASSANO

avverso la sentenza del 09/01/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per

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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Calandriello Antonio in ordine ai reati di violenza
privata e ingiuria, commessi il 22.10.05, perché estinti per prescrizione, con
conferma delle statuizioni civili.
2.

Propone tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell’imputato articolando

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in
quanto la sentenza impugnata, pur in presenza di una condanna al risarcimento del
danno, ha omesso di esaminare compiutamente i motivi di impugnazione,
limitandosi a constatare l’assenza di prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi
dell’art.129 co.2 c.p.p.
2.2. Con il secondo motivo si reitera l’eccezione di omessa notificazione del decreto
di citazione a giudizio di primo grado, osservando che la Corte ha erroneamente
ritenuto la ritualità della notifica nonostante l’atto fosse stato notificato
all’avv.Eugenio Calandriello e non già all’imputato.
2.3.Con il terzo motivo si eccepisce la tardività della querela quanto al reato di
ingiurie
2.4. Con il quarto motivo si deduce l’inammissibilità della costituzione di parte civile
in quanto la parte offesa era stata individuata nel Presidente dell’Associazione
Sportiva Valdiano mentre in realtà la querela e la costituzione di parte civile erano
state presentata da Di Brizzi Valente personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e appare assorbente rispetto agli altri.
Non vi è prova, in atti, della notificazione all’imputato del decreto di citazione a
giudizio avanti al Tribunale, atto che non risulta mai pervenuto a Calandriello
Antonio, quanto piuttosto a Calandriello Eugenio, avvocato, in una diversa
residenza rispetto a quella dell’imputato.
L’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio costituisce nullità assoluta
ed insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 179
co.1 c.p.p. ( Sez. 6, n. 21848 del 21/05/2015 Rv. 263629 “L’inosservanza delle
modalità previste dall’art. 156 cod. proc. pen. per la notifica all’imputato detenuto
del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai
sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., senza che assuma rilievo l’eventuale conoscenza

1

quattro motivi di doglianza.

dell’udienza dibattimentale che l’imputato abbia in altro modo acquisito”).
2. Ai sensi dell’art.623 co.1 lett.b), 604 co.4 c.p.p.questa Corte dovrebbe disporre il
rinvio del procedimento avanti al primo giudice, tuttavia va evidenziato che i reati
sono già stati dichiarati prescritti e la celebrazione di un nuovo giudizio di primo
grado non avrebbe alcun effetto nei confronti della parte civile ( Sez. 5, n. 44826
del 28/05/2014 Rv. 261815 “Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria
di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è

statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che è illegittima, in tal caso,
la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile”).
La parte civile non è, comunque, pregiudicata dalla declaratoria di estinzione dei
reati per intervenuta prescrizione, visto quanto disposto dall’art.652 c.p.p.
2.1. Andrà quindi pronunciato l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e
secondo grado ai sensi dell’art. 620 lett.a) c.p.p.

P.Q.M.

Annulla le sentenze di primo e secondo grado senza rinvio.
Così deciso il 21 aprile 2016
Il Presidente

maturata prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le

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