Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21027 del 20/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21027 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Nastasi Corrado, nato a Torino il 30/04/1972,
avverso l’ordinanza del 18/01/2018 del Tribunale di Messina,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Deborah Impieri, in sostituzione dell’avv. Giovanni Villari,
che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
Deposita nota di udienza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina rigettava l’appello del
ricorrente avverso l’ordinanza con la quale la Corte territoriale di Messina aveva
1

Data Udienza: 20/04/2018

aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in
carcere in seguito ad una violazione delle prescrizioni connesse alla detenzione
domiciliare.
2. Ricorre per cassazione Corrado Nastasi, deducendo vizio della motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza della violazione del regime degli arresti
domiciliari che aveva dato luogo all’aggravamento della misura.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce argomenti di puro merito che trovano piena confutazione
nella motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale ha ritenuto non credibile la
versione dei fatti offerta dalla madre dell’indagato, rilevando come, in relazione
alle circostanze evidenziate dal Tribunale, dovesse ritenersi inverosimile che né
l’indagato né la genitrice potessero avere sentito, perché colti nel sonno, il
campanello della porta di ingresso ripetutamente azionato dai carabinieri all’atto
del controllo e le voci di richiamo dei militari che, pur insistendo, non avevano
trovato risposta. Dal che, se ne era tratto il convincimento che l’indagato fosse
evaso dalla sua abitazione ove stava scontando il regime di arresti domiciliari.
Si tratta di ricostruzione priva di vizi logico-giuridici e quindi non rivedibile in
questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter
d isp.att.c. p. p..
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.04.2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA