Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21026 del 21/04/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21026 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA
sul ricorso proposto da:
AMBROSIO GIOVANNI nato il 31/01/1966 a TORRE ANNUNZIATA
avverso la sentenza del 11/11/2014 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per
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Udit i difensor Avv.;
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Data Udienza: 21/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di L’Aquila ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Chieti del 16.2.12 riconoscendo all’imputato
Ambrosio Giovanni, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, le circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate e
conseguentemente rideterminando la pena.
Propone tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell’imputato deducendo
violazione di legge con riguardo alla mancata concessione dei benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
3. Con richiesta di data 15 aprile e trasmessa a mezzo fax nella medesima data, il
difensore di fiducia del ricorrente ha formulato istanza di rinvio del processo per
proprio legittimo impedimento, esseno impegnato in altra sede
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
L’istanza di rinvio va disattesa in quanto non è corredata da alcuna
documentazione, di tal che non è possibile stabilire se i concomitanti impegni
professionali siano stati fissati in epoca precedente rispetto alla notificazione del
decreto di citazione per l’odierna udienza, né è possibile valutare la tempestività
dell’istanza, in ossequio ai principi dettati da Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014
(dep. 02/02/2015 ) Rv. 262912
“L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo
impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art.
420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti
l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b)
indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua
funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di
altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti
l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel
processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio”.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi già oggetto dell’appello ma
del tutto generici, in quanto, in quella sede, era stata articolata la mera richiesta di
concessione dei benefici di legge senza alcuna argomentazione e senza alcuna
censura rispetto all’operato del primo giudice.
Trattandosi di motivo d’appello inammissibile per genericità, la Corte d’Appello ne
ha omesso l’esame in termini non censurabili ( in tal senso Sez. 6, n. 47722 del
1
2.
06/10/2015 Rv. 265878
“In tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per
cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in
considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta
infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe
alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio”.)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 aprile 2016
Il Presidente
P.Q.M.