Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21026 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21026 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
VITALONE Giovanni, nato a Melito di Porto Salvo il 6 febbraio 1953
avverso l’ordinanza 27 novembre 2017 del Tribunale di Milano in funzione di giudice
dell’appello cautelare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso
sentito il difensore dell’indagato – Avv. Guido Contestabile del Foro di Palmi – che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’appello cautelare, ha confermato l’ordinanza 3 novembre 2017 del GIP di Milano con
la quale era stata rigettata la richiesta della difesa di revoca della misura della custodia cautelare
in carcere
La contestazione riguardava il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso
contestato dal 2008 al 2016.
2. Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen. e dell’articolo 416 bis cod. pen. nonché
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi.
Il ricorrente afferma che vi sarebbe una carenza delle argomentazioni poste a fondamento
del provvedimento restrittivo sia sotto l’aspetto dei gravi indizi sia sotto l’aspetto delle esigenze

Data Udienza: 20/04/2018

cautelari, lamentandosi in particolar modo la mancanza di un’effettiva risposta alle doglianze
difensive.
Mancherebbe la valutazione del concreto contributo offerto dall’indagato alla associazione
mafiosa soprattutto ove si consideri che questa deriva dalla partecipazione a una riunione, di
cui, secondo la difesa, non si conoscerebbe l’oggetto a causa della sua estrema segretezza. La
difesa – anche in sede di discussione orale – segnala come negli stessi atti di indagine del
procedimento “Infinito” la figura del Vitalone di fatto non appaia.
Sarebbe poi evanescente il riferimento alla partecipazione al summit del 26 febbraio 2008,

ritenuto capo della associazione medesima (LAMARMORE Giovanni) e familiari di questi,
consistito in partecipazioni a funerali e colloqui in carcere, dati da ritenersi – a parere della difesa
– neutri.
Significativa al contrario dovrebbe ritenersi la presenza di un notevole lasso di tempo tra
fatto storico, riconoscimento effettuato e applicazione della misura. Mancherebbero in sostanza
i presupposti per attribuire il fatto al soggetto ricorrente e mancherebbe un contributo causale
efficiente all’interno dell’associazione. Mancherebbe in sostanza una effettiva partecipazione
all’associazione che si esplichi in condotte concrete. Al contrario, il tenore delle intercettazioni
effettuate dimostrerebbe la “ignavia delinquenziale” (così testualmente il ricorso) del Vitalone.
2.2. Violazione degli articoli 274-275 comma terzo cod. proc. pen. nonché dell’articolo 416
bis cod. pen. Motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e carente in ordine alla
mancanza di attualità delle esigenze cautelari.
In sostanza, il ricorrente afferma che il decorso del tempo, in quanto condizione di
applicabilità della misura cautelare, anche in assenza da una espressa dissociazione dal sodalizio
di stampo mafioso, può determinare un dubbio tale da superare la presunzione relativa di
sussistenza delle esigenze cautelari. Mancherebbe comunque alcuna valutazione da parte del
Tribunale del riesame del requisito della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari
medesime. Peraltro, si segnala come la difesa avesse evidenziato una serie di elementi rilevanti
e qualificanti il tempo trascorso: lo scompaginamento della presunta associazione di riferimento
per effetto delle carcerazioni del processo infinito, la enorme crasi temporale tra le condotte
partecipative (summit del 2008) e l’esecuzione della misura rimanendo irrilevante la
partecipazione a vicende di vita privata, i contatti con i familiari del capo dell’associazione, la
disponibilità dichiarata ad un colloquio con un detenuto).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi come i giudici del merito cautelare
abbiano evidenziato la presenza di una pluralità di condotte che, valutate alla stregua di
consolidate massime di esperienza in relazione alle peculiari modalità di agire e di esprimersi
degli appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, hanno permesso di individuare una
partecipazione a contesti di vertice della criminalità organizzata agente sul territorio lombardo
e, successivamente, plurime vicende da cui è stato possibile desumere la perdurante messa a

condotta ritenuta dalla difesa meramente occasionale, e ai rapporti protrattasi nel tempo con il

disposizione dell’indagato per l’ulteriore diffusione (o esecuzione) di direttive affidati dal capoclan
ai più prossimi familiari durante i colloqui in carcere.
Ne consegue la sussistenza di tutti gli elementi di una partecipazione ad associazione
mafiosa posto che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di
stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare
che l’interessato “prenda parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per
il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 1, sent. n. 1470 del 11/12/2007 – dep.
11/01/2008 – Rv. 238838). Tale “disponibilità” al servizio dell’organizzazione a porre in essere

iniziazione – di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione,
seppur ad un livello rninimale, all’associazione (Sez. 5, Sentenza n. 48676 del 14/05/2014 Ud
Rv. 261909). Ciò perché risulta di particolare complessità catalogare in un ruolo stabile e
predefinito la condotta del singolo associato, essendo il sodalizio mafioso realtà dinamica che si
adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all’evoluzione dei rapporti interni
tra gli aderenti sicché le forme di “partecipazione” possono essere le più diverse e addirittura
assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5,
Sentenza n. 6882 del 06/11/2015 – dep. 22/02/2016 – Rv. 266064).
Peraltro, la evidenziata necessità di individuare un effettivo ruolo svolto all’interno della
illecita compagine non necessariamente deve tradursi nella necessità di individuare delle
condotte illecite commesse dall’indagato. Infatti, secondo la stessa ricostruzione operata nel
provvedimento impugnato, anche in conseguenza del verosimile effetto di una ampia operazione
di contrasto alla criminalità organizzata, la condotta individuata e le modalità di commissione
della stessa corrispondono a contributi alla sussistenza e alla sopravvivenza delle associazioni
medesime riguardando tale condotta soggetti non sospettabili che possano garantire contatti
non tracciabili . Proprio questa è la funzione che è stata attribuita dai giudici del merito all’odierno
indagato secondo una valutazione certamente non illogica e più volte riscontrata dal tenore delle
intercettazioni che, direttamente o indirettamente, lo riguardavano. La partecipazione ad un
vertice che vedeva presenti coloro che, per effetto dei successivi accertamenti giudiziari,
risultavano essere i massimi esponenti della criminalità organizzata locale e a cui non avevano
nemmeno potuto partecipare soggetti di assoluto rilievo nell’ambito delle medesime compagini
risulta essere stata valutata sulla base di massime di esperienza consolidate corrispondenti a
specifiche modalità di condotta degli appartenenti ad associazioni di stampo mafioso o
‘ndranghetistico. Sulla base di massime di esperienza altrettanto consolidate sono state
considerate le successive condotte e le precauzioni che accompagnavano tali condotte (e tali
conversazioni) in quanto dimostrative di un grado di intraneità di assoluto rilievo e di una
funzione di raccordo che, pur esplicitandosi in apparenza alla stregua di condotte lecite,
costituiscono un apporto causale qualificato alla vita della associazione medesima.
Peraltro, deve rilevarsi come sia assolutamente non condivisibile l’impostazione del ricorso
medesimo in quanto finalizzato ad una valutazione parcellizzata e atomistica dei singoli elementi

attività delittuose, rappresenta univoco sintomo – indipendentemente dalla prova di una formale

presi in considerazione nei provvedimenti impugnati che, invece che essere valutati secondo la
comune logica che i medesimi elementi evidenziano, risultano oggetto di considerazione
pregiudizialmente separata. Infatti, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può
essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori,
dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica
comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in
considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente
(Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871)

condivisibile impostazione parcellizzata del ricorso porti a considerare in maniera
artificiosamente separata gli elementi di fatto richiamati dai giudici della cautela. Non può infatti
disgiungersi – secondo il logico scrutinio operato nel provvedimento impugnato – la
considerazione della partecipazione alla riunione del 2008 dall’analisi delle condotte successive
che sono state logicamente ritenute esplicitazione di una partecipazione e di una intraneità
all’associazione più ancora che messa a disposizione. In tale prospettiva unitaria, il Tribunale
della libertà ha evidenziato come detti contributi causali sono proseguiti fino al 2016 ed hanno
reso palese una attività “sommersa” dell’indagato che in nessun momento dell’indagine ha
registrato alcun allontanamento dalla compagine di riferimento.
Ne consegue la presenza una specifica motivazione anche in ordine alla concretezza e
attualità delle esigenze cautelari che va valutata anche alla stregua della operatività delle
presunzioni di cui all’art. 275 comma 3 cod proc pen.
Risulta infatti incontroverso in giurisprudenza che, in tema di misure coercitive disposte per
il delitto di cui all’articolo 416 bis cod. pen., l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (così anche, ex plurimis, Sez. 6,
Sentenza n. 53028 del 06/11/2017 Rv. 271576; Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Rv.
239211).
Il fatto che vi sia una presunzione anche in ordine alla sussistenza delle esigenze deriva del
resto dalla stessa portata letterale della disposizione che – sebbene inserita in una norma
riguardante i criteri di scelta delle misure cautelari – esplicitamente ricollega l’applicazione della
misura massima alla sola sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cod proc pen.
Non va dimenticato al proposito che, in termini generali, il concetto di presunzione riporta
alla tematica della prova e la sussistenza di una presunzione legale costituisce elemento che, in
caso di dubbio, esonera la parte dal provare e il giudice dal motivare sulla esistenza del fatto
presunto. Coerentemente a tali premesse, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo
espresso il principio (ritenuto alla stregua di diritto vivente dalle stesse sentenza della Corte
Costituzionale – cfr. Corte Cost 265/2010 e 231/2011) che il meccanismo connesso alla
sussistenza della presunzione si ricollega all’onere motivazionale del giudice, che – in presenza
di gravi indizi – deve constatare l’inesistenza di elementi – presenti nel fascicolo o introdotti dalla

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2. Anche ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, deve segnalarsi come la non

difesa – che “ictu oculi” lascino ritenere superata tale presunzione (Sez. 6, Sentenza n. 10318
del 22/01/2008 Rv. 239211; conf. n. 755 del 1995 Rv. 201598, n. 2238 del 1995 Rv. 202095,
n. 4291 del 1998 Rv. 211412).
In sostanza, a meno di non voler seguire una vera e propria interpretatio abrogans della
norma, per giungere al superamento delle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari, gli
elementi presenti nel fascicolo o opposti dalla difesa devono essere certi o comunque idonei a
superare la situazione di dubbio, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio
in caso di incertezza (sul punto si vedano -in diverso ambito- Sez. 6 – 3 civ. , Ordinanza n. 3626

– 01).
Ove non fosse possibile superare un pur ragionevole dubbio, in presenza di gravi indizi, la
presunzione imporrebbe di ritenere sussistenti le esigenze e adeguata la misura carceraria. Deve
infatti operarsi nel caso di specie un giudizio speculare a quello in tema colpevolezza. La
presunzione di innocenza (anche quest’ultima a carattere relativo) impone di escludere la
responsabilità penale in caso di dubbio. Viceversa, la presunzione di sussistenza delle esigenze
e di adeguatezza della misura massima impone – in presenza di gravi indizi per un delitto
ricompreso nei commi 3 bis e 3 quater dell’art. 51 cod proc pen e in caso di dubbio su esigenze
e adeguatezza – l’applicazione della misura stessa. Così come sono necessari elementi idonei a
superare ogni ragionevole dubbio per superare la presunzione di non colpevolezza, allo stesso
modo – per superare l’altrettanto relativa presunzione di cui all’art. 275 cod proc pen – è
necessaria la presenza di elementi altrettanto idonei a superare ogni ragionevole dubbio.
Sarebbe altrimenti inspiegabile la diversa rilevanza del dubbio a fronte di due presunzioni
pacificamente relative così come nemmeno sarebbe possibile richiamare il principio del favor rei
posto che la norma in questione non collide con la presunzione di innocenza perché scatta
unicamente all’esito dell’accertamento di gravità indiziaria e pone un’eccezione proprio al favor
libertatis ove sia integrata tale condizione. L’esigenza del superamento del ragionevole dubbio,
infatti, è un criterio di giudizio che non è affatto peculiare del procedimento penale e della
presunzione di innocenza, ma corrisponde proprio al meccanismo di operatività della presunzione
iuris tantum.
In quest’ottica, il passare del tempo può certamente essere oggetto di valutazione e lo è
stato nella giurisprudenza di questa Corte anche prima dell’entrata in vigore della legge 47/2015
che ha introdotto – nella parte che qui interessa – un ulteriore requisito necessario ai fini della
affermazione della esistenza del pericolo di reiterazione: l’attualità, intesa come esistenza di
potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.
La riforma – tuttavia – non ha operato alcuna modifica alla presunzione di cui si discute, di
fatto modificando i caratteri di quel deve ritenersi presuntivamente sussistente ai sensi del
medesimo art. 275 cod proc pen.
Risulta allora palese come anche il decorso del tempo – pur potendo essere pienamente
valutato – per risultare rilevante deve assumere caratteri tali da superare la situazione di dubbio.

r

del 10/02/2017, Rv. 642838 – 01; Sez. 2 civ., Sentenza n. 13920 del 24/12/1991 – Rv. 475163

Nel caso di specie, come visto, non vi è alcun profilo effettivo da cui si possa ritenere che le
condotte contestate risultino remote nel tempo e, per converso, non vi sono profili che possano
far desumere un seppur minimo allontanamento dell’indagato dall’associazione di riferimento.
3. Dalle sopra esposte considerazioni consegue l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente
detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della
cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma terzo disp att cod proc
pen .
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018
Il Consig

ore

Il Presidente

quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94 disp att cod proc pen.

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