Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21025 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21025 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
COSTACHE SORIN nato il 12/12/1988 a CALARASI

avverso la sentenza del 12/06/2014 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
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che ha concluso per

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la
sentenza del Tribunale di Vasto del 28.4.11 che condannava alla pena di giustizia ed
al risarcimento del danno in favore della parte civile, Costache Sorin, ritenuto
responsabile di furto aggravato in danno di D’Ercole Rosario.
1.1. L’appello verteva essenzialmente sulla insussistenza dell’aggravante di cui

abbandonato, a detta della difesa, lungo la pubblica via e senza alcuna delimitazione
territoriale della proprietà della persona offesa.
Replica la Corte d’Appello che l’imputato doveva avere piena contezza del fatto che il
materiale si trovasse su una proprietà privata, benchè non recintata, attesa la
natura dei luoghi.
2.

Propone ricorso il difensore di fiducia denunciando violazione di legge e vizi

motivazionali circa il riconoscimento dell’aggravante ed altresì con riguardo
all’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Si sostiene che l’imputato si impossessò del materiale ferroso ritenendo che fosse
abbandonato.
3. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo:
– E’ tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata con motivazione
contestuale, l’estratto contumaciale è stato notificato il 16.1.15 ed il ricorso è stato
depositato il 6.2.15 vale a dire oltre il termine di giorni quindici previsto ai sensi
dell’art.585 co.1 lett.a) c.p.p.
– È fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la
tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838)
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 aprile 2016

N4 OPTATA CANCELLERIA

all’art.625 n.7 c.p., poiché il materiale ferroso oggetto dell’impossessamento era

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