Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21024 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21024 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALIA GIUSEPPE nato il 28/05/1957 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 05/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e
l’annullamento del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 Con ordinanza in data 5 maggio 2017 la corte di appello di Milano respingeva l’istanza di
restituzione nel termine per proporre impugnazione presentata da Scalia Giuseppe il 13 aprile dello
stesso anno nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 22 gennaio 2016.
1.2 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge
con riferimento alla identificazione dell’oggetto della domanda posto che con l’istanza 13-4-2017 la
difesa dello Scalia aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre appello avverso la
sentenza del 22 febbraio 2016 e non anche verso la pronuncia presa in esame nel provvedimento di
rigetto del 22 gennaio 2016.

l’annullamento del provvedimento impugnato che aveva preso in considerazione altra sentenza
rispetto a quella su cui risultava avanzata la richiesta.
2.1 II ricorso è fondato.
Ed infatti dalla analisi della istanza di restituzione nel termine del 13 aprile 2017, cui si riferisce
testualmente il provvedimento impugnato, risulta con evidenza che in essa si faceva richiesta di
restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del 22 febbraio 2016 del
Tribunale di Milano che aveva condannato lo Scalia alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro
300 di multa; viceversa, nel provvedimento impugnato viene, respinta la richiesta facendosi
riferimento ad altra pronuncia di condanna del 22 gennaio 2016 alla pena di anni 6 e mesi 6 di
reclusione ed euro 2.000 di multa per altro reato.
Appare pertanto evidente che è mancata da parte della corte di appello di Milano la corretta
valutazione della istanza formulata essendosi riferito il provvedimento ad altra pronuncia nei
confronti del medesimo imputato ma emessa in altra e differente data.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata
annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per nuovo esame.

P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello
di Milano per nuovo esame.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 27/03/2018

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ANTONI PRESTIPINO

1.3 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento dell’istanza e

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