Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21024 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21024 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Caracciolo Liberato, nato a Torre Annunziata, il 23/3/1989;

avverso la sentenza del 11/6/2015 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da
rideterminarsi in euro 51.
RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 21/04/2016

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Torre Annunziato ha condannato alla
sola pena pecuniaria Caracciolo Liberato per il reato di minaccia commesso ai danni di
Menechini Maria.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
cinque motivi. Con i primi due lamenta vizi della motivazione in merito alla ritenuta
attendibilità della persona offesa ed all’identificazione dell’imputato quale autore del
reato e, più in generale, la mera apparenza dell’apparato giustificativo. Con il terzo

al Caracciolo, mentre con gli ultimi due rileva l’omessa motivazione sulla
commisurazione della pena e comunque la sua illegalità essendo stata determinata in
misura largamente superiore ai massimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Al di là delle lacune motivazionali denunziate dal ricorrente nei primi due motivi deve
ritenersi assorbente la censura svolta con il terzo motivo in merito al difetto di tipicità
della frase contestata all’imputato. La frase attribuita all’imputato (“Non ti metto le
mani addosso perché sei una donna….fai uscire quel cornuto di tuo marito”) non
presenta infatti alcun intrinseco contenuto intimidatorio nei confronti della persona
offesa in grado di limitarne la libertà di autodeterminazione, né la sentenza ha saputo
determinarlo con riferimento a particolari circostanze del fatto idonee a rivelarlo,
limitandosi apoditticamente ad affermarlo.
3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto
non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 21/4/2016

deduce errata applicazione della legge penale contestando la tipicità del fatto attribuito

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