Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21023 del 27/03/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 21023 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sui ricorsi ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposti, con formale atto unico,
nell’interesse di Strano Stellario Antonino, n. a Catania il 05/03/1954, di Torres
Arias Lorena, n. in Colombia il 27/03/1973 e di Torres Moya Eduardo Andres, n.
in Colombia il 13/04/1993, tutti rappresentati ed assistiti dall’avv. Valeria Rizzo,
di fiducia, avverso la sentenza emessa dalla Suprema Corte di cassazione, sesta
sezione penale, n. 49739/2017, in data 25/07/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
preso atto che il presente procedimento può essere definito con provvedimento

de plano

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 49739/2017 resa nell’ambito del procedimento n.
13223/2017, la Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, in
accoglimento del ricorso presentato nell’interesse di Strano Stellario Antonino,
Torres Arias Lorena e Torres Moya Eduardo Andres avverso il decreto emesso dal
Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, in data 27/02/2017,

/F\

Data Udienza: 27/03/2018

annullava senza rinvio il provvedimento in parola e disponeva trasmettersi gli
atti alla Procura della Repubblica di Catania per l’ulteriore corso.
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse dei sopra indicati ricorrenti,
viene proposto ricorso straordinario, lamentandosi l’errore materiale in cui è
incorso il giudice di legittimità nella parte in cui, nell’annullare il decreto del
Tribunale di Catania del 27/02/2017 per perdita di efficacia del sequestro in
conseguenza della decorrenza dei termini di cui all’art. 24 d.lgs. 6 settembre
2011 n. 159, erroneamente aveva disposto la restituzione agli aventi diritto del
solo conto corrente n. 1266959 e non dell’intero compendio oggetto di sequestro

proposta impugnazione sia al provvedimento del 08/02/2012 impositivo del
sequestro sui beni intestati al proposto (Strano Stellario Antonino) sia al distinto
provvedimento del 15/02/2012 impositivo del sequestro sul conto corrente n.
1266959 intestato ai terzi (Torres Arias Lorena e Torres Moya Eduardo Andres). I
beni oggetto del sequestro 08/02/2012 su cui si era omesso di provvedere erano
costituiti da: n. quattro unità immobiliari, quote societarie del capitale della
Rapisarda Costruzioni s.r.I., intero capitale sociale della Tecnocem s.r.I., n. due
autovetture, rapporti bancari intrattenuti con Banca Mediolanum, Banca Unicredit
e Fineco Bank s.p.a.
3. I ricorsi sono inammissibili.
4.

Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di

legittimità, la procedura di correzione dell’errore di fatto, prevista dall’art. 625bis cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata in materia di
misure di prevenzione, in quanto si tratta di accertamento per sua natura non
stabile, ma “precario”, modificabile con il ricorso ordinario all’istituto della revoca
(Sez. 6, n. 2439 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772; Sez. 1, n.
26660 del 12/06/2002, Mazzaferro e altri, Rv. 222095; Sez. 6, n. 18982 del
28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; da ultimo, v. Sez. 1, n. 46433 del
12/01/2017, Pelle e altro, Rv. 271398, che ha ritenuto manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in
riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui consente l’esperibilità del ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di
Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura
di prevenzione, essendo l’esclusione di quest’ultimo giustificata dalla diversità
della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla
insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela
differenziati in rapporto a situazioni diverse).
E la medesima giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 13199 del
21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790) ha riconosciuto come il ricorso

2

per il quale era stato proposto il ricorso, essendo stata precedentemente

straordinario per errore di fatto non sia proponibile nei confronti di tutte le
decisioni della Corte di cassazione che intervengano in situazioni di

“ente

iudicatum” (v., ad esempio, oltre alle decisioni in materia di prevenzione, i
provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di rimessione del
processo nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato
di arresto europeo) in quanto, in tali casi, si è in presenza di decisioni che non
hanno come destinatario un condannato, presupposto ineliminabile dell’istituto
de quo: da qui l’inammissibilità dei ricorsi.

spese processuali e di una somma, che si stima congruo quantificare, in C
2.000,00 per ciascuno da versarsi a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Visto l’art. 625 bis, comma 4, prima parte cod. proc. pen., dichiara
inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presi nte

ANDREA PELLEGRINO

ANTON O YRSTIPINO

5. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle

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