Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21023 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21023 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
DE BIASI ELENA (NONCHE’ PARTE CIVILE) nato il 15/03/1965 a SORBO
SERPICO
VONA ANNUNZIATA nato il 24/05/1964 a MONTEFORTE IRPINO

avverso la sentenza del 15/01/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per

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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avellino ha parzialmente modificato la
sentenza del Giudice di Pace di Avellino del 3.4.12 dichiarando di non doversi
procedere per prescrizione nei confronti di Vona Annunziata e De Biasi Elena in
ordine ai reati di cui agli artt. 612, 581 e 582 c.p. e rigettando nel resto l’appello.
2. Propone tempestivo ricorso De Biasi Elena, quale imputata dei reati di percosse,

ai corrispondenti reati commessi in suo danno dalla Vona.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’omessa pronunzia in relazione alle statuizioni
civili, benchè vi fosse un motivo di appello sul punto specifico.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali nella ricostruzione dei fatti
che opposero le due contendenti Vona e De Biasi nonché in ordine al giudizio di
responsabilità di quest’ultima per i reati contestati.
3. Ricorre altresì il difensore di fiducia di Vona Annunziata per l’omessa pronuncia
sulle statuizioni civili in favore della Vona, parte civile nei confronti di De Biasi Elena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in
primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli
effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono
essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al
risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell’innocenza dell’imputato
ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza
di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla
responsabilità dell’imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle
statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod.
proc. Pen. (Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014 dep.2015, Rv. 262175; che si pone nel
solco di Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013 Rv. 256087 “Nel caso in cui il giudice di
appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza
motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili,
l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone
l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. Pen.”).
1.1. La sentenza impugnata è quindi doppiamente censùrabile: da un lato per non
avere disposto alcunchè in ordine alle statuizioni civili, che non sono travolte
1

lesioni, ingiurie e minacce in danno di Vona Annunziata e quale parte civile in ordine

dall’intervenuta prescrizione, e, dall’altro, in quanto non ha applicato la regola di
giudizio sopra enunciata, limitandosi a prendere atto dell’intervenuto decorso del
termine prescrizionale senza fornire alcuna motivazione in ordine alla responsabilità
delle imputate.
2. In tale ambito, le doglianze svolte in merito alla penale responsabilità della De
Biasi, stante l’intervenuta declaratoria di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, dovranno essere formulate avanti al giudice civile a cui le parti

3. La liquidazione delle spese di difesa delle parti civili va rinviata al giudizio
definitivo.
“La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all’esito del
giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamento con rinvio, ma può far
valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito
dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione
delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito
del gravame.” Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014 Rv. 262561

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello.
Spese di parte civile al definitivo.
Così deciso il 21 aprile 2016
Preside0 e

debbono essere rinviate per le opportune decisioni circa le statuizioni civili

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