Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21022 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21022 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

Sull’impugnazione proposta dal difensore di:
Cesaro Anna Maria, nata a Napoli, il 16/8/1953;

avverso la sentenza del 6/12/2013 del Giudice di Pace di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente al reato di
ingiuria con rideternninazione della pena e per il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 21/04/2016

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Napoli ha condannato alla sola pena
pecuniaria Cesaro Anna Maria per i reati di ingiuria e minaccia commessi ai danni di
Nasti Antonio.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputata lamentando
l’errata valutazione del compendio probatorio, l’inconfigurabilità del reato di minaccia e
l’illegalità del trattamento sanzionatorio. Attesa l’irrogazione in prime cure della sola
pena pecuniaria, il Tribunale di Napoli, cui il gravame è stato proposto, ha riqualificato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione, così come riqualificata dal Tribunale, è invero inammissibile ai sensi
dell’art. 613 c.p.p.. Ed infatti l’atto di impugnazione è stato sottoscritto dal difensore
dell’imputata che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Non di meno deve rilevarsi, nonostante l’inammissibilità del gravame (cfr. da ult.
Sez. Un., n. 46653 del 26 giugno 2015, Della Fazia, Rv. 265111), che nelle more il
reato di ingiuria è stato abrogato dal d. Igs. n. 7/2016. La sentenza impugnata deve
pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna per il reato di cui
all’art. 594 c.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che il Giudice di
Pace ha riconosciuto la continuazione tra i due reati contestati all’imputata e ritenuto
più grave quello di ingiuria, fissando la pena base per lo stesso in termini congrui
contrariamente a quanto evidenziato nell’atto di impugnazione che non ha tenuto conto
della previsione di cui all’art. 52 comma 2 lett. a) d. Igs. n. 274/2000, ma calcolando
un aumento per quello di minaccia superiore ai limiti fissati dal terzo comma dell’art. 81
c.p. Ciò è oramai irrilevante attesa l’intervenuta abrogazione del primo reato, ma
consente di rideterminare in questa sede la pena per il secondo in euro 51
evidenziandosi l’intenzione del giudicante di non contenere la sanzione riservata allo
stesso nei minimi edittali.

P.Q.M.

2

l’appello come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ingiuria e
ridetermina la pena per il reato di minaccia in euro 51 di multa. Dichiara inammissibile
nel resto ilricorso.

Così deciso il 21/4/2016

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