Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21021 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21021 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
GILLI Sergio, nato a Torino il 9 ottobre 1970
avverso la sentenza 6 marzo 2017 della Corte di appello di Torino.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Torino ha
confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio 2015, di condanna dell’odierno
ricorrente per una fattispecie di circonvenzione d’incapace limitatamente alle condotte successive
al 29 novembre 2011 condizionando la concessa sospensione condizionale al pagamento della
provvisionale di euro 37.000 nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 163 cod. pen. nonché mancanza e
illogicità della motivazione in relazione all’imposizione dell’onere del pagamento della
provvisionale.
Il ricorrente afferma che la mancanza di una valutazione seppure sommaria delle condizioni
economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di supportare l’onere del risarcimento
pecuniario determinerebbe l’illegittimità della pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 20/04/2018

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
È orientamento costante di questa Corte quello per cui, nel caso in cui il beneficio della
sospensione condizionale venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del
danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni
economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare
della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte
interessata rimanendo salva la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine alla verifica
dell’eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato (Sez. 4, Sentenza n. 50028

260555, n. 15800 del 2015 Rv. 266690, n. 26221 del 2015 Rv. 264013, n. 25413 del 2016 Rv.
267134, n. 25685 del 2016 Rv. 267372, n. 29996 del 2016 Rv. 267352, n. 33696 del 2017 Rv.
270741).
2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018
Il Consigli: e -stensore
(Vincenzo

Il President e

l

menico Gallo)

del 04/10/2017 Rv. 271179; conformi n. 38345 del 2013 Rv. 256385, n. 33020 del 2014 Rv.

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