Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21020 del 21/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21020 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

QtA.111,1″4-e.

sul ricorso proposto da:
OTTONE PATRIZIO nato il 14/01/1963 a VENEZIA

avverso la sentenza del 24/06/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

e

_ 19:

, t<2 Data Udienza: 21/04/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di data 14.12.10 che riconosceva la penale responsabilità di Ottone Patrizio in ordine al reato di cui all'art.624 bis c.p. aggravato ai sensi dell'art. 625 n.4 c.p. 2. Propone tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell'imputato articolando tre 2.1. Con il primo motivo di deduce violazione di legge per avere, il giudice di merito, ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art.624 bis c.p. in luogo di quella di cui all'art.624 c.p. Secondo il ricorrente la stanza di degenza di un ospedale, luogo in cui è avvenuto il furto, non rientra nel concetto di luogo di privata dimora. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art.624 n.4 c.p. A detta del ricorrente non è integrabile l'aggravante della destrezza quando l'impossessamento si verifichi non già approfittando di un momento di temporanea disattenzione del proprietario del bene ma in assenza di esso, quindi in una situazione in cui il bene non è assolutamente sorvegliato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione su uno dei motivi di gravame, precisamente quello in cui si contestava che il furto fosse stato consumato, in quanto l'agente non aveva mai conseguito una autonoma disponibilità del bene sottratto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di "abitazione", poiché va riferita al luogo nel quale la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. ( così Sez. 5, n. 7293 del 17/12/2014 dep.2015, Rv. 262659 e giurisprudenza costante) Nella disciplina pregressa si riteneva, in conformità a quanto evidenziato, che l'ospedale costituisse edificio destinato ad abitazione ai sensi dell'art. 625, n. 1 cod. pen. dal momento che, per la funzione che svolge e per l'organizzazione che lo caratterizza, esso è destinato al ricovero d'una pluralità di persone che, per molteplici ragioni, devono soggiornarvi più o meno stabilmente. (Sez. 5, n. 3703 del 02/02/1993 Rv. 194349) doglianze. 2. Parimenti infondato il secondo motivo, posto che risulta dalle pronunce di merito un'assenza assolutamente precaria della proprietaria del denaro sottratto, che si era recata momentaneamente nel bagno attiguo alla camera, di tal che l'avere approfittato di questa momentanea e precaria assenza configura l'aggravante contestata ( in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 20954 del 18/02/2015 Rv. 265291 "In tema di furto, sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro "). 3. Quanto al terzo motivo, il richiamo operato dal giudice dell'appello alla sentenza di primo grado, che ripercorre analiticamente i fatti accertati, comporta un implicito rigetto del motivo di gravame relativo alla configurabilità del tentativo. Risulta infatti dalla sentenza di primo grado che l'Ottone si era impossessato di una somma di denaro di proprietà di una degente approfittando del momento in cui ella aveva lasciato la stanza per recarsi in bagno, era stato visto da un'altra paziente che aveva dato l'allarme, era tuttavia riuscito a scappare per i corridoi dell'ospedale ove era stato successivamente bloccato. Si era realizzata così una situazione di piena, ancorchè momentanea, disponibilità del bene in capo all'agente, così da ritenere applicabile la disciplina sul reato consumato ( in questi termini Sez. 5, n. 37205 del 16/06/2010 Rv. 248423). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 aprile 2016 Il Presiden parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA