Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21020 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21020 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari
nel procedimento a carico di
TRAVERSA Giuseppe, nato a Bari il 25 ottobre 1975;
RUVOLO Rossella nato a Bari il 19 ottobre 1978
avverso la sentenza 8 febbraio 2017 del GIP presso il Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata
sentiti i difensori degli imputati – Avv. Francesco Antonio Pinto del Foro di Castrovillari per
RUVOLO Rossella e Avv. Guglielmo Pinto del Foro di Roma per TRAVERSA Giuseppe – che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il GIP presso il Tribunale di Bari ha
dichiarato non doversi procedere a carico degli imputati ritenendo estinto per intervenuta
prescrizione il reato di occupazione abusiva di un alloggio IACP iniziato il 17 dicembre 2009
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Bari, articolando i seguenti motivi.

1

Data Udienza: 20/04/2018

2.1. Erronea applicazione degli articoli 633-639 cod. pen.
Il ricorrente afferma che il delitto di cui all’articolo 633 cod. pem ha natura permanente e
che dagli atti non risulta cessata la condotta illecita. Di conseguenza, l’unico atto rilevante
determinare la cessazione della condotta permanente potrebbe essere il decreto penale di
condanna 6 marzo 2014, notificato agli imputati il 28 ottobre 2014, potendosi ritenere cessata
la continuazione al più dalla data di notifica del decreto medesimo. Da ciò deriverebbe la
violazione di legge e la necessità di un annullamento del provvedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ha più affermato che, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art.
633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che
può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè,
contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente “occupazione” deve ritenersi
pertanto l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta
in essere l’abusiva occupazione. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto
ha natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la
sentenza di condanna. Tale protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi
di reato che non necessita del requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione
dell’occupazione (Sez. 2, Sentenza n. 49169 del 27/11/2003 Rv. 227692).
Rapportando tale principio al caso concreto, deve rilevarsi come la perdurante occupazione
abbia determinato una permanente lesione dell’oggetto giuridico tutelato dalla norma; di
conseguenza, l’unico atto interruttivo della permanenza ravvisabile nel caso di specie
corrisponde, come affermato dal ricorrente, alla pronuncia del decreto penale di condanna,
successivamente al quale è ravvisabile un nuovo reato (Sez. 2, Sentenza n. 35419 del
11/06/2010 Rv. 248301). Ne consegue che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere
per estinzione del reato in conseguenza della ritenuta prescrizione risulta essere stata
pronunciata in violazione del combinato disposto degli articoli 633 e 157 seguenti cod. pen., il
che impone l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti ad altra
sezione della Corte di appello di Bari per il giudizio.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari per il
giudizio.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018
Il Consigle1esore

Il Presidente

1. Il ricorso è fondato.

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