Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2102 del 17/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2102 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSITTO SEBASTIANO N. IL 15/05/1958
avverso la sentenza n. 2588/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 17/12/2015
Motivi della decisione
L’imputato Rossitto Sebastiano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Cosenza il 26/11/2012, ne ha ribadito la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione ed € 500,00
di multa per il reato di millantato credito (art. 346 cod. pen.).
Il ricorrente deduce il carattere ingiusto della decisione, rievocandone i singoli punti e contestandone la valutazione operata dalla Corte territoriale.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1 100,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicembre 2015
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606, comma 3 cod. proc.
pen.), che investono direttamente la valutazione del tema dell’accusa e delle risultanze probatorie, rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito.