Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2102 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2102 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZELUSSI SHOUKRI N. IL 12/12/1985
avverso la sentenza n. 99/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

– che la Corte di appello di Milano con sentenza del 2.3.2012, ha confermato la sentenza in data
28.9.2011 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di ZELUSSI
Smoukri per plurime violazione dell’art. 73 d.P.R. 309\90;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando
violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti
a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi
elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi
negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego
operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. I n. 3529, 2 novembre
1993; Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n.
4200, 7 maggio 1985).
inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto
a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti
o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti
decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. II n.
3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la
motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in
sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. VI n. 42688, 14
novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre 2003).
– nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla
presenza di precedente specifico, alla commissione di un reato della stessa indole subito
dopo la condanna e scarcerazione per un tentato furto;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente
infindato) e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e de a somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i , • •
camera di consiglio del 16.11.2012

DEP

OSITATA
IN CANCELLERIA

16 6EN 2013
li Funzionar

G tudiziario

o

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