Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21019 del 21/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21019 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
CARRARA BATTISTA nato il 15/08/1972 a CALCINATE

avverso la sentenza del 30/01/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per
-A^

A

Uditi difensor Avv.; 170)b

eeee

e-v-vrok.

evj f›,

/no_

Qr,m-fi
eccoft-z-A

Data Udienza: 21/04/2016

L

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la
sentenza del Tribunale di Bergamo di data 16.12.13 che riconosceva la penale
responsabilità di Carrara Battista in ordine al reato di furto aggravato e lo
condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte
civile Morandi Giuseppe.

i giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità in ordine al furto di
parti metalliche di due camion parcheggiati in un piazzale e di proprietà del Morandi,
sulla scorta di una informale ricognizione di persona ad opera della persona offesa,
in dibattimento, dopo che era stato disposto l’accompagnamento coattivo
dell’imputato.
2.1 La ricognizione di persona sarebbe illegittima per violazione degli artt. 213 e 214
c.p.p. e comunque inattendibile, dato il lungo tempo trascorso dai fatti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità dell’accompagnamento coattivo
per violazione degli artt.132 e 490 c.p.p i quali prevedono la possibilità di disporlo
soltanto ove si debba procedere all’assunzione di una prova diversa dall’esame, con
ciò intendendo soltanto le prove in senso formale esperibili in dibattimento e non già
le prove atipiche, fra le quali rientra la ricognizione informale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le identiche censure sviluppate nel
gravame a cui il giudice di appello ha fornito ampia confutazione.
1.1. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti,
in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone,
Rv. 243838).
1.2. In particolare, si è osservato nella sentenza impugnata, che l’autore del furto è
stato riconosciuto dalla parte offesa in termini di certezza e che il risultato della
ricognizione è avvalorato dalla circostanza che egli si presentò con nome e cognome
al proprietario dell’autocarro che lo sorprese intento, insieme ad un complice, a
smontare alcune parti del veicolo depositato all’interno della sua proprietà.
1.3. La identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità

1

2. Propone tempestivo ricorso l’imputato denunziando la violazione di legge laddove

previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod.
proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del
testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che
da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio
libero convincimento. Così, da ultimo, Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014 Rv. 260593
e giurisprudenza conforme.
Nel provvedimento impugnato i giudici di merito correttamente argomentano circa

formalità.
2. Sul secondo motivo vi è una corretta replica da parte della Corte di appello che si
è uniformata alla costante giurisprudenza su punto ( v. Sez.6, n.9877 del 17.9.98).
3. Va osservato, da ultimo, che il termine di prescrizione determinato ai sensi degli
artt. 157 e 161 c.p.p.è scaduto il 5.3.15, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la
possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 Rv. 256463.
3.1. La possibilità di riconoscere l’estinzione del reato in presenza di un ricorso
inammissibile è riconosciuta da un indirizzo giurisprudenziale di cui è espressione, da
ultimo, Sez. 4, n. 27160 del 17/04/2015 Rv. 264100, ma si riferisce esclusivamente
alla prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, quindi nelle more del
giudizio di merito, cioè in un caso diverso da quello in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 aprile 2016

Il Consigl

stensore

l’attendibilità riconosciuta al riconoscimento avvenuto in sede dibattimentale e senza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA