Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21019 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21019 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale di Bari;
Di Grumo Maria, nata a Terlizzi il 05/08/1973,
Tricarico Domenico, nato a Terlizzi 1’08/03/1969, parti civili,
avverso la sentenza del 25/11/2016 della Corte di Appello di Bari,
nei confronti di:
1) Antonelli Rosaria, nata a Terlizzi il 06/10/1951;
2) Cirillo Angelo Michele, nato a Terlizzi 1’01/04/1948,
3) Cirillo Francesco, nato a Terlizzi il 12/05/1977,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Fulvio Baldi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
uditi i difensori:
avv. Nunzio Palmiotto, per le parti civili Di Grumo Maria e Tricarico Domenico,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte;
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Data Udienza: 20/04/2018

avv. Michele Laforgia e avv. Mario Malcangi, per gli imputati, che hanno chiesto
dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi o comunque il loro rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in riforma della
sentenza del Tribunale di Trani del 9 marzo 2013, assolveva Antonelli Rosaria,
Cirillo Angelo Michele e Cirillo Francesco dai reati di usura ed estorsione loro

Gli imputati erano stati condannati in primo grado per avere effettuato svariati
prestiti a tasso usurario ad alcuni clienti dell’azienda da loro gestita, operante nel
settore del commercio di attrezzature per l’agricoltura. Per favorire la riscossione
dei canoni, gli imputati avevano minacciato le vittime commettendo il reato di
estorsione.
La Corte, sulla base di una perizia disposta ex art. 603 cod. proc. pen. e della
documentazione bancaria acquisita, non riteneva riscontrate le dichiarazioni delle
persone offese dei singoli episodi di usura contestati al capo A) e quanto dalle
medesime vittime riferito anche in relazione al connesso reato di estorsione di
cui al capo B).
2. Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale di Bari e le parti civili Di
Grumo Maria e Tricarico Domenico.
2.1. Il Procuratore Generale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per
avere la Corte disatteso le regole in tema di valutazione delle dichiarazioni della
persona offesa, pretendendo, per giungere alla affermazione di colpevolezza, la
sussistenza di specifici riscontri estrinseci rispetto alle accuse formulate dalle
vittime, così da ribaltare, in loro assenza, il giudizio di condanna cui era
pervenuto il Tribunale, senza un adeguato vaglio dell’attendibilità intrinseca delle
persone offese, che avrebbe consentito di confermare la responsabilità degli
imputati anche sulla base delle sole dichiarazioni rese a loro carico.
Peraltro, secondo il ricorrente, tali dichiarazioni, oltre che riscontrarsi
vicendevolmente, erano state corroborate da una serie di elementi documentali
che la Corte ha trascurato, costituiti da matrici di assegni prodotti dal Pubblico
ministero, da assegni ritrovati agli imputati ed oggetto di sequestro in esito a
perquisizione dell’azienda da loro gestita e relativi alle vicende usurarie per cui si
procede, da intercettazioni di conversazioni intrattenute dagli imputati e finanche
dalle dichiarazioni da costoro rese nei loro interrogatori.
Ne sarebbe scaturita, sempre ad avviso del ricorrente, una motivazione per nulla
“rafforzata” rispetto a quella adottata dal Tribunale, secondo i parametri in
proposito richiesti dalla giurisprudenza di legittimità allorquando si perviene in
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ascritti, con la formula perché il fatto non sussiste.

grado di appello ad una sentenza di assoluzione degli imputati che ribalta la
condanna inflitta in primo grado.
Sotto tale profilo, gli esiti della perizia disposta dalla Corte di Appello e la
documentazione bancaria acquisita, non avrebbero avuto effetti probatori
significativi sul quadro già a disposizione del Tribunale e della stessa Corte.
Così come poco convincente sarebbe l’alternativa ricostruzione del giudice di
secondo grado, secondo cui l’esistenza di rapporti commerciali a nero tra le parti
avrebbe impedito la configurazione dell’usura, tesi che era già stata presa in

2.2. Le parti civili Di Grumo Maria e Tricarico Domenico, dopo ampia
ricostruzione in fatto della vicenda processuale, deducono violazione di legge e
vizio di motivazione per le stesse ragioni giuridiche della ricorrente parte
pubblica, convalidate dalle risultanze probatorie specificamente indicate in
ricorso con riferimento ad ogni singola vicenda illecita che aveva riguardato i
ricorrenti
Si dà atto che è stata depositata una memoria difensiva nell’interesse degli
imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.
1. La giurisprudenza di legittimità, ormai pacifica, ritiene che le regole dettate
dall’art. 192, comma 3 cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della
persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in
tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (in motivazione la Corte ha
altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte
civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi) (Sez. U, n. 41461 del 2012, Bell’Arte, cui hanno fatto seguito svariate
pronunce conformi, tra le quali Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015,
Pirajno, rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, rv. 265104).
1.Nel caso in esame, la prima osservazione critica da compiere, sotto il profilo
giuridico, in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, è quella che la
Corte di Appello ha saltato a piè pari l’analisi dell’attendibilità intrinseca delle
persone offese, che, invece, il Tribunale aveva svolto ai fgg. 17 e 18 della
sentenza di primo grado.
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considerazione e confutata dal Tribunale.

Tale operazione preliminare si imponeva, nel caso specifico, oltre che per la
necessaria adesione alle regole imposte dalla indicata giurisprudenza, anche in
relazione alla circostanza che le accuse contro gli imputati erano provenute da
più soggetti, i quali, pur rendendo dichiarazioni omologhe e rappresentative di
prassi illecite piuttosto simili in molti punti, non risultano tra loro collegati se non
per il fatto di essere stati clienti dell’azienda commerciale gestita dagli imputati,
questi ultimi sì avvinti tra loro dal fatto di essere parte di un’unica famiglia e di
un’unica realtà imprenditoriale (la Antonelli, formale titolare della ditta IRRI SUD,

Infatti, l’usura contestata al capo A), contempla più condotte autonome tra loro,
contestate agli imputati siccome commesse nei confronti dei coniugi Di Grumo
Maria e Tricarico Domenico, da una parte, dei fratelli Antuofermo Pietro e Nicolò,
da altra parte, nonché nei confronti di Ruggiero Michele (la vicenda usuraria
relativa a Parisi Michele è stata esclusa dal giudizio di condanna fin dal primo
grado del giudizio).
Sarebbe stato, pertanto, doveroso individuare, secondo le regole poste in tema
di valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti, le ragioni che potevano
avere mosso, da più parti, diversi soggetti a muovere accuse calunniose nei
confronti delle stesse persone, l’esistenza di motivi di rancore nei confronti degli
accusati, l’eventualità di un previo concerto tra gli accusatori (essendo essi in
numero cospicuo) e della presenza di interessi personali così imponenti da indurli
a rendere accuse fasulle; interessi non racchiudibili, in linea di principio, nel solo
fatto di essersi costituiti come parti civili nel processo, tenuto conto dell’unica
necessità, in questo caso, di un’indagine più penetrante, volta a scongiurare la
possibilità che le dichiarazioni accusatorie potessero essere state alimentate da
un interesse economico circa l’esito del processo.
La Corte di Appello è, invece, direttamente passata alla ricerca di riscontri esterni
alle dichiarazioni delle persone offese, ritenendole implicitamente (tutte)
inaffidabili sotto un profilo intrinseco senza, però, spiegarne (con riguardo a
nessuna di esse) le ragioni.
2. La seconda censura da muovere, in punto di diritto, alla motivazione della
sentenza impugnata, è quella relativa alla valutazione dei riscontri, poiché, se è
legittima e ragionevole (pur se non necessaria quando il dichiarante è persona
offesa) la loro ricerca alla luce di quanto suggerito dalla giurisprudenza di
legittimità, occorre avere chiaro cosa si debba intendere per riscontro esterno.
E qui sovviene la copiosa, quanto pacifica, giurisprudenza di legittimità,
elaborata a proposito delle dichiarazioni che, al contrario di quelle della vittima
del reato, necessitano per legge di un riscontro estrinseco per la loro

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è coniuge di Cirillo Angelo Michele e madre di Cirillo Francesco).

valorizzazione ai fini del giudizio di colpevolezza, secondo quanto prevede l’art.
192, comma 3, cod. proc. pen..
Si ritiene che i riscontri esterni alla chiamata in correità, richiesti dall’art. 192
cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di
carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti e quindi avere
direttamente ad oggetto la persona dell’incolpato in relazione allo specifico fatto
a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo
scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (tra le tante, Sez. 6,

lontani nel tempo ma di pari segno, come Sez. 1, n. 6784 del 01/04/1992,
Bruno, rv. 190535).
Si è, peraltro, precisato che gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi
dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del
chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a
norma dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano
precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un
apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia
rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, rv.
267528).
Tali regole sulla nozione di riscontro, elaborate rispetto ad una dichiarazione
ritenuta per sua natura più inaffidabile di quella della persona offesa, devono
valere, a fortiori, quando si tratta di valutare gli “altri elementi di prova” che
confermano l’attendibilità di quanto dichiarato da un soggetto vittima del reato.
2.1. La sentenza impugnata non fa buon uso di queste regole, poiché, da una
parte, pretende un riscontro obbiettivo che abbia caratteri di oggettività superiori
a quanto richiesto; dall’altro, non si confronta adeguatamente con le risultanze
processuali, siccome individuate attraverso la lettura della sentenza di primo
grado e dei ricorsi.
Infatti, il Tribunale aveva evidenziato una serie, invero numerosa, di elementi di
prova esterni alle dichiarazioni delle persone offese, che ne confermavano
l’attendibilità.
Erano state depositate matrici di assegni relative ai conti correnti di Tricarico
Domenico e delle altre persone offese, assegni che documentavano i rapporti tra
la vittima e gli imputati e le procedure specifiche volte alla perpetrazione
dell’usura attraverso l’emissione di assegni post-datati ed il loro rinnovo con altri
assegni. Alcuni titoli erano stati trovati nel possesso degli imputati all’esito di
perquisizione.
Ancora, era stata evidenziata l’importanza di alcune conversazioni intercettate
ed, infine, le stesse dichiarazioni degli imputati.
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n. 1249, del 26/09/2013, Ceroni, rv. 258759, che ribadisce arresti molto più

Tutti elementi esterni alle dichiarazioni delle vittime, autonomi, relativi ai fatti in
esame, non circolari.
2.2. Per confutare simili elementi di riscontro, la Corte di Appello ha deciso di
rinnovare l’istruzione dibattimentale, disponendo una perizia che, in uno
all’esame di documentazione bancaria acquisita, avrebbe, a suo modo di vedere,
azzerato tutte le accuse; rendendo plausibile la diversa ricostruzione degli
imputati, volta non già a negare i rapporti commerciali con le vittime del reato,
ma a sostenere che siffatti rapporti andassero inquadrati nella prassi di vendere

senza ricarico di alcun interesse.
Se non che, la Corte territoriale, nell’avallare siffatto ragionamento a discarico,
non prende atto che in molte delle vicende usurarie descritte dalle vittime – per
il Tricarico quelle sub nn. 1 e 5, per Antuofermo e Ruggiero tutte quelle narrate le persone offese avevano fatto riferimento al versamento od alla corresponsione
di somme in contanti, ammesso dalla stessa imputata Antonelli (cfr. fg. 19 della
sentenza di primo grado).
Pretendere il riscontro bancario su tali transazioni, così come emerge dalla
sentenza impugnata, non è operazione interpretativa che si confà ad una
corretta considerazione giuridica della natura del riscontro, prima evidenziata,
specie ove si consideri la considerevole entità delle movimentazioni in nero
riferibili agli imputati evidenziata dalla stessa Corte.
Peraltro, il giudice di appello, nel giungere alla conclusione che le
movimentazioni bancarie analizzate dal perito non avessero supportato le
dichiarazioni delle vittime in punto di prova che i prestiti fossero corrisposti dagli
imputati ad interessi, non tiene conto che in alcuni passaggi delle intercettazioni,
evidenziate a fg. 16 della sentenza del Tribunale e riprese in parte nel ricorso del
Procuratore generale e nella stessa sentenza impugnata (a fg. 42), era stata la
stessa Antonelli a sostenere che nelle operazioni di rinnovo di assegni post-datati
era “normale” che si calcolassero interessi; circostanza avvalorata dal fatto che
la stessa Antonelli doveva tali interessi ad altre persone estranee al giudizio,
come la tale Loredana, soggetto indicato in un documento agli atti che
costituisce ulteriore elemento di prova (vedi fg. 42 della sentenza impugnata).
Ed, ancora, che la figlia della Antonelli, nel parlare con la madre, evidenziava che
gli assegni “rinnovati” erano per una cifra superiore rispetto all’importo dei titoli
primigeni e che la genitrice non era una “benefattrice” (fg. 16 della sentenza di
Appello).
Elementi, questi, che, oltretutto, entravano in rotta di collisione, come
evidenziato dal Tribunale, con le originarie dichiarazioni degli imputati, secondo
cui il rinnovo degli assegni post-datati ai loro clienti avvenisse senza interessi.
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loro merce a nero attraverso l’uso di assegni post-datati, rinnovati alla scadenza

Alle sue conclusioni – attraverso un’ipotesi che, per così dire, supera il fatto
processuale ricavabile da quanto appena detto – la Corte giunge valorizzando le
movimentazioni bancarie prese in esame dal perito, che non avevano evidenziato
la corresponsione di interessi alle persone offese.
Quando, l’unico elemento privo di un riscontro specifico di tipo individualizzante
(neanche richiesto in ragione di quanto si diceva in termini generali), non era la
pattuizione e la successiva corresponsione di interessi, ma la loro natura
usuraria, concordemente indicata da tutte le persone offese.

in modo incontrovertibile sotto un profilo logico e giuridico – anche tenuto conto
della impossibilità di trarre elementi sicuri dalla documentazione bancaria l’attendibilità intrinseca di ciascuna delle persone offese; da sola idonea, in
ipotesi, a provare l’esistenza di questo elemento del fatto e, con esso, a
confortare il giudizio di responsabilità, anche solo con riguardo ad alcune delle
vicende narrate; tenendosi conto, altresì, di eventuali imperfezioni nel racconto,
dovute alla “vorticosità” dei rapporti commerciali con gli imputati ed al nugolo di
assegni di pari importo emessi nello stesso torno di tempo (come nel caso
particolare del Tricarico e secondo quanto emerge dalla stessa sentenza
impugnata, a fg. 34, oltre che da quella del Tribunale, ai fgg. 18 e 19).
Ed, ancora, la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con l’inquietante dichiarazione
omologa di due vittime del reato, tra loro indipendenti (Tricarico e Antuofermo),
a proposito delle minacce ricevute dall’imputato Cirillo Francesco (fgg. 8 e 10
della sentenza di primo grado).
Ne consegue che la vicenda processuale merita un nuovo esame di merito, con
assorbimento di ogni considerazione difensiva evidenziata in memoria.
Valuterà il giudice del rinvio, alla stregua di una rivisitazione delle risultanze
processuali, la necessità di risentire le persone offese, non obbligatoria secondo
la più recente interpretazione giurisprudenziale.
Infatti, le pronunce della Corte di cassazione, cui il collegio aderisce, stabiliscono
che il giudice di appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di
condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo
compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria
dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione
in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte
(Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 3, n. 34794 del
19/05/2017, F. rv. 271344).
L’esigenza di una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento in senso
assolutorio della decisione di primo grado, si trae anche dall’ultimo arresto delle
Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza emessa all’udienza del 21/12/2017,
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Ed ecco perché, tornando alle regole generali, avrebbe dovuto essere sviscerata,

Troise, reg. gen. 41219/2017, secondo cui, se non vi è l’obbligo di rinnovare
l’istruzione dibattimentale (che può sempre, ove si ritenga necessario, essere
disposta) il giudice di appello è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e
adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della
difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.
Infine, la complicità dei Cirillo nell’operato della loro congiunta Antonelli – che la
stessa sentenza impugnata avalla a fg. 43 – sarà oggetto di consequenziale
nuova valutazione, così come la sussistenza del reato estorsivo connesso alle

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Bari.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.04.2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Doenico Gallo
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I

Az

condotte usurarie, laddove queste ultime dovessero ritenersi provate.

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