Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21018 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21018 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udienza: 29/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GIACONELLA FILOMENO nato a Corato il 2.11.1965
avverso la sentenza n. 382/2016 della Corte d’Appello di Bari del 5.2.2016
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 29.3.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha
concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 febbraio 2016 la Corte d’appello di Bari, in parziale
riforma della sentenza emessa il 9 dicembre 2010 dal Tribunale di Trani, ha
concesso a GIACONELLA FILOMENO, in atti generalizzato, le attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata recidiva e ha rideterminato la pena; ha sostituito
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella per la durata di anni 5 e
confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui l’imputato è stato
condannato per il reato di estorsione continuato ai danni di Nesta Rosa.
Avverso la sentenza d’appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità,
inammissibilità e inutilizzabilità in relazione agli artt. 192 e 357 c.p.p., non

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essendo stata allegata al riconoscimento fotografico, effettuato da Nesta Rosa e
Nesta Luigi, la fotografia n. 27, oggetto di riconoscimento;
2)

mancanza di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità del

riconoscimento fotografico, essendosi la Corte d’appello limitata, nel contrastare
la specifica eccezione, a introdurre, incidentalmente e tra parentesi, solo il
riferimento al rn.11o Zona quale soggetto che avrebbe precisato la correlazione
tra la foto n. 27 e l’imputato;
3) mancanza e contraddittorietà della motivazione, per avere il m.11o Zona

Giaconella e non, come sostenuto dalla Corte territoriale, che la foto n. 27
ritraesse Giaconella Filomeno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivi privi
del requisito della specificità.
1.1 Deve premettersi che i tre motivi del ricorso possono essere trattati
congiuntamente, afferendo tutti alla dedotta inutilizzabilità del riconoscimento
fotografico dell’imputato e alla motivazione con cui la Corte d’appello ha
disatteso la relativa eccezione.
1.2 Ciò posto, deve ricordarsi che questa Corte, con orientamento (Sez. 2,
n. 7986 del 18.11.2016, Rv 269218; Sez. IV, n. 18764 del 5.2.2014, rv.
259452; Sez. III, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, rv. 262011) che il Collegio
condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per
cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano
stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di
inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del
predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni
caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di
quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento; gli
elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se,
nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a
giustificare l’identico convincimento.
Con riguardo alle criticità della motivazione, questa Corte (Sez. 6, n. 3724
del 25/11/2015, Rv. 267723) ha avuto modo di affermare che il vizio di
motivazione, che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un
tema contenuto nell’atto di impugnazione, può essere utilmente dedotto in
Cassazione soltanto quando gli elementi, trascurati o disattesi, abbiano carattere
di decisività.
Nel caso in esame, la Corte d’appello, conformemente a quanto effettuato
dal giudice di primo grado all’esito del giudizio abbreviato, ha fondato

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riferito che Nesta Rosa e Luigi riconobbero la persona raffigurante il volto di

l’affermazione di responsabilità dell’imputato non solo sui due verbali di
riconoscimento fotografico ma anche sulla denuncia presentata da Nesta Rosa e
sulle dichiarazioni di Nesta Luigi, oltre che sul verbale di ispezione dei luoghi del
22 giugno 2003.
In particolare, Nesta Rosa, nella denuncia, aveva riferito dettagliatamente lo
svolgimento dei fatti, puntualizzando il periodo di tempo nell’arco del quale le
numerose richieste estorsive furono formulate, ed aveva indicato il nome
dell’autore delle richieste ancor prima della ricognizione fotografica. Nesta Luigi,

sull’accordo delle parti all’udienza del primo ottobre 2009, aveva a sua volta
confermato le circostanze di fatto riferite dalla sorella, indicando anch’egli il
nome del responsabile.
A fronte di tale quadro, già di per sé sufficiente a giustificare la
responsabilità dell’imputato, quest’ultimo non ha neppure illustrato l’incidenza
del riconoscimento fotografico sul compendio probatorio valutato dalla Corte
territoriale, sì da poterne inferire la decisività dei rilievi dedotti in riferimento al
provvedimento impugnato. Né ha indicato le ragioni per cui, in presenza delle
asserite criticità della motivazione e in assenza del riconoscimento fotografico,
risulterebbero inficiate e compromesse in modo decisivo la tenuta logica e
l’intera coerenza della motivazione.
E’ evidente allora che i motivi di impugnazione in esame risultano
inammissibili per aspecificità.
1.3 Ad ogni modo, deve rimarcarsi che non sono configurabili la violazione
delle norme processuali e i vizi di motivazione, dedotti dal ricorrente.
Questa Corte (Sez. 5, n. 42577 del 3/6/2015, Rv. 264947) ha avuto modo
di affermare che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini
della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia
giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico
ministero, pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondato la sua decisione, oltre che
su altri elementi probatori, sull’attestazione con cui la polizia giudiziaria operante
ha dato atto che la persona offesa e Nesta Luigi, dopo avere visionato gli album
riportanti le foto dei malviventi della zona, contraddistinte solo da un numero,
avevano riconosciuto nella foto n. 27 il volto dell’autore delle richieste estorsive.
Ha altresì rimarcato che il m.11o Zona Pietro, in sede di deposizione
testimoniale, aveva affermato che i due Nesta avevano riconosciuto senza ombra
di dubbio il volto corrispondente a Giaconella Filomeno.
In tale contesto – connotato dal verbale di riconoscimento e dalle
dichiarazioni del m.11o Zona, il quale, pur non avendo indicato il numero che

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con le dichiarazioni rese in sede di s.i.t., riprodotte nel verbale acquisito

contraddistingueva la fotografia dell’imputato, ha comunque affermato che i due
fratelli Nesta avevano riconosciuto l’imputato come l’autore delle estorsioni – è
evidente che, anche in mancanza dell’allegazione del fascicolo fotografico,
nessun vizio inficia la prova de qua e la motivazione della sentenza impugnata.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi

dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000

duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 29 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

D 11enico Gallo

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n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro

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