Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21018 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21018 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Yzeiraj Erion, nato in Albania, il 16/10/1990;

avverso la sentenza del 29/10/2014 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia ha confermatola condanna di
Yzeiraj Erion per i reati di violenza privata continuata, danneggiamento e lesioni
volontarie aggravate commessi ai danni di Harazi Arber.
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Data Udienza: 21/04/2016

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato articolando due motivi. Con il
primo deduce difetto di motivazione in ordine al primo dei due episodi di violenza
privata contestati al capo A), del quale con il gravame di merito era stata contestata la
materiale consumazione, contestazione alla quale la Corte territoriale non avrebbe
fornito risposta alcuna concentrandosi esclusivamente sull’altro episodio imputato
all’odierno ricorrente. Con il secondo motivo vengono invece dedotti errata applicazione
della legge penale e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento
dell’attenuante della provocazione sulla base dell’illogica ed ingiustificata esclusione

reazione dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente è necessario rilevare l’intervenuta abrogazione del reato di
danneggiamento di cui all’art. 635 comma 1 c.p. ad opera del d. Igs. n. 7/2016.
Limitatamente alla condanna per i fatti di cui al capo B) la sentenza deve dunque
essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e
l’aumento di pena irrogato a titolo di aumento per la continuazione ad esso riferito
(mesi uno di reclusione) deve essere conseguentemente eliminato.
3. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi infondato e per certi versi inammissibile e deve
dunque essere rigettato nel resto.
3.1 Infondato è in particolare il primo motivo. Nel ricostruire a p. 3 della sentenza
l’articolato svolgimento dei fatti accaduti la sera del 17 gennaio 2012, la Corte
territoriale ha infatti evidenziato come la prima delle due condotte di violenza privata
contestate all’imputato sia stata consumata dopo che i due protagonisti della vicenda si
erano già allontanati dall’abitazione dell’amante contesa e non in precedenza, quando
gli stessi si incontrarono nei pressi di tale abitazione, così implicitamente rispondendo
proprio alla doglianza avanzata con il gravame di merito che il ricorrente lamenta
essere stata trascurata.
3.2 Il secondo motivo è invece inammissibile. Va infatti ricordato come sia per
l’appunto inammissibile per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti
alla critica di una sola delle rationes decidendi poste dal giudice a fondamento della
decisione, ove queste siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021
del 14 luglio 2011, F., Rv. 250972). Nel caso di specie la Corte territoriale, per negare
la configurabilità dell’invocata attenuante della provocazione, non si è limitata ad
escludere l’ingiustizia del fatto che la integrerebbe, ma ha motivato la propria decisione
anche in ragione della ritenuta sproporzione della reazione dell’imputato, giustificazione
2

del carattere ingiusto delle condotte poste in essere dalla persona offesa innescando la

quest’ultima che non ha trovato confutazione alcuna da parte del ricorrente, pur
essendo di per sé idonea a giustificare il mancato riconoscimento della menzionata
attenuante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub b) perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena di mesi uno

Così deciso il 21/4/2016

di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

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