Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21017 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21017 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIUMIENTO UMBERTO nato il 10/06/1976 a BENEVENTO

avverso la sentenza del 06/04/2016 della Corte d’appello de L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio
relativamente al delitto di cui all’art. 485 cod. pen., perché non previsto dalla
legge come reato; rigettarsi nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte Appello de L’Aquila, con sentenza in data 06/04/2016,

confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale
di Chieti, in data 15/01/2015, nei confronti di Umberto Chiumiento, in relazione
ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen., 485 e 491 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato.

Data Udienza: 27/03/2018

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge processuale
e difetto di motivazione, in relazione all’art. 606 lett. B) ed E) – cod. proc. pen.,
con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità e nullità dei risultati
dell’individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini, senza il rispetto
delle disposizioni degli artt. 213 e ss. cod. proc. pen.; osserva il ricorrente che, a
fronte delle specifiche censure formulate con l’atto di appello al riguardo, oltre
che all’attendibilità dell’operato riconoscimento, la Corte aveva omesso di
motivare sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni chiamati ad

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e difetto
di motivazione, in relazione all’art. 606 lett. B) ed E) cod. proc. pen., con
riferimento all’affermata responsabilità dell’imputato per il delitto di falso
contestato, relativamente alla materiale attività di falsificazione del titolo di
credito utilizzato per portare a segno la truffa per cui l’imputato era stato
condannato; lamenta il ricorrente che la Corte non abbia indicato le circostanze
di fatto che dimostravano il concreto contributo dell’imputato nella realizzazione
del falso assegno oggetto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti e
manifestamente infondati.
2. Il primo motivo di ricorso si fonda su un’equiparazione della disciplina che
regola l’attività di ricerca della prova mediante ricognizione personale con quella
concernente l’attività atipica dell’individuazione di persone, con la conseguente
sanzione d’inutilizzabilità (o nullità, alternativamente indicata) per l’omesso
adempimento delle prescrizioni che la disciplina processuale prevede per
l’esecuzione dell’attività di ricognizione.
Tale equiparazione è ignota alle norme del codice di rito ed è stata
ripetutamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, affermando sin da
epoca remota che «l’individuazione dell’autore del reato è istituto diverso e
autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall’art. 213 e seg. cod.
proc. pen., e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest’ultima; in
particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste
dall’art.189 cod. proc. pen., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale
proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l’identità
personale dell’imputato. Ne consegue che la differenza tra i due istituti è ancora
più sensibile allorché l’individuazione dell’autore del reato sia avvenuta fuori dal
processo, prima dell’avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o

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effettuare le individuazioni.

di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel
processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizio’ne tende invece ad
acquisirlo» (Sez. 3, n. 9099 del 26/04/1999 – dep. 16/07/1999, Cuccurullo P,
Rv. 214312; successivamente l’orientamento è stato confermato da Sez. 2, n.
11426 del 06/06/2002 – dep. 2003, Pinna, Rv. 223623; Sez. 2, n. 16629 del
11/03/2003, Pezzurro, Rv. 224644; Sez. 1, n. 3642 del 03/12/2004, dep. 2005,
Izzo, Rv. 230781).
Muovendo da questa premessa sistematica, si è conseguentemente

di documenti fotografici (come avvenuto nella specie), che «l’individuazione
fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche
della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo
per la ricognizione di persona» (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv.
263302; Sez. 1, n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885).
La natura del contributo probatorio ricavabile dal’eseguita individuazione è
stata individuata esaltando il contenuto narrativo del mezzo istruttorio; è pacifico
insegnamento della giurisprudenza di legittimità che il giudice di merito possa
trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (quale, appunto,
l’individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei
mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza
dimostrativa della prova sta non nell’atto in sé, bensì nella testimonianza che da
conto dell’operazione ricognitiva (Sez. 4, sent. n. 25658 del 27/06/2011, Sula
Taulant, non massimata; Sez. 2, sent. n. 33567 del 13/05/2009, Perrone, non
massimata). In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono
sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni
a norma dell’art. 500 c.p.p., è indubbio che l’esame testimoniale ben può
svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere
ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione (Sez. 2, sent. n. 16204
del 11/03/2004, Kerkoti Perparim, Rv. 228777). E ciò in quanto l’individuazione
di un soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazione riproduttiva
di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di
dichiarazione; pertanto, la sua forza probatoria non discende dalle modalità
formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla
stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6, sent. n. 6582/08 del
05/12/2007, Major, Rv. 239416).
La sentenza impugnata ha dato atto della sicura individuazione operata dai
due testimoni che seguirono l’operazione di cambio dell’assegno presentato
dall’uomo che aveva declinato le generalità dell’imputato, aveva esibito quale
documento di riconoscimento la carta d’identità intestata all’imputato; inoltre,

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affermato, con riguardo specifico all’individuazione operata attraverso la visione

uno dei testimoni aveva anche ricordato un dato peculiare della fisionomia del
presentatore del . titolo di credito (che ‘presentava un occhio’leggermente chiuso);
dato che era stato riscontrato dagli investigatori che si erano recati presso
l’abitazione dell’imputato per generalizzarlo.
3.

Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è palesemente

inammissibile, in quanto non proposto in sede di appello; il motivo di
impugnazione articolato con l’atto di appello era palesemente generico,
limitandosi ad una astratta censura relativa all’assenza di prove che potessero

485 c.p. Per altro verso, la contestazione del fatto conteneva l’espresso
riferimento all’uso dell’atto falso, contestato all’imputato; sicché, l’eventuale
difetto di prova – dedotto in modo del tutto aspecifico e senza tenere conto delle
considerazioni della sentenza d’appello – in ordine al concorso nella materiale
creazione del falso titolo di credito perdono di consistenza e rilevanza,
residuando quale condotta penalmente rilevante comunque l’uso dell’atto, nella
sicura consapevolezza della sua illecita provenienza.
Mette conto aggiungere, in relazione anche alle conclusioni formulate dal
Procuratore generale in udienza, che il fatto contestato, concernente la falsità di
un assegno dell’importo di C 3.900, in data anteriore al 14 gennaio 2011, non
può essere compreso tra quelli oggetto della depenalizzazione, conseguente alla
modifica del contenuto dell’art. 491 cod. pen.; infatti, di là dall’assenza di
elementi desumibili dal tenore della sentenza impugnata per ritenere che il titolo
fosse dotato della clausola di non trasferibilità, alla stregua della disciplina in
vigore all’epoca del fatto (art. 49, comma 5, d. Igs. 21 novembre 2007, n. 231,
coerre modificato dall’art. 20 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) il limite per l’emissione di titoli di
credito senza clausola di trasferibilità era stato adeguato all’importo di euro
5.000, sicché l’assegno oggetto di contestazione poteva essere emesso senza la
detta clausola e, quindi, poteva circolare mediante girata.
4. All inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

4

attribuire all’imputato la condotta di cui al capo relativo al delitto di falso ex art.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/3/2018

Sergi D . Paola

Il Pr idente
Anto

restipino

Il Consigliere estensore

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