Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21016 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21016 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Comito Eliana, n. ad Asti il 29/11/1978,
rappresentata ed assistita dall’avv. Marco Calosso, di fiducia, avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta, seconda sezione penale, n.
431/2015, in data 24/11/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
udito il difensore, avv. Marco Calosso che si è associato alle conclusioni del
Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 24/11/2016, la Corte di appello di Caltanissetta
confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Caltanissetta nei
confronti di Eliana Comito con la quale la stessa era stata condannata alla pena
di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di truffa ai danni di
Giuseppe Antonio Genco Russo.

Data Udienza: 27/03/2018

é

2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Eliana Comito, viene proposto
ricorso per cassazione per lamentare:
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rilievo sollevato con
il primo motivo di gravame e sul quale non vi era stata risposta in punto
mancata disponibilità da parte della ricorrente del bene oggetto della contestata
truffa (primo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.

– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (terzo
motivo),
– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata
conversione della pena detentiva in libertà controllata ex artt. 53 e ss. I. n.
689/1981 (quarto motivo);
– vizio di motivazione in ordine al praticato trattamento sanzionatorio e al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (quinto motivo).
3. In data 22/03/2018 è pervenuta in cancelleria, tramite posta certificata,
dichiarazione rilasciata in data 21/03/2018, ai Carabinieri della Stazione di
Mussomeli, dalla persona offesa, Giuseppe Antonio Russo Genco di rimessione
della querela sporta in data 11/10/2011 nei confronti di Eliana Comito.
4.

All’odierna udienza, è comparso l’avv. Marco Calosso, difensore e

procuratore speciale di Eliana Comito che, a nome della propria rappresentata,
ha dichiarato di voler accettare la predetta remissione di querela.
5. In presenza di reato perseguibile a querela, il venir meno della condizione
di procedibilità determina l’estinzione del reato ed il conseguenziale obbligo di
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento
sono poste a carico della querelata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione della querela. Spese a carico della querelata.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 27/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Pres ente

ANDREAPE,LEGRINO

ANTONIO r ESTIPINO

(secondo motivo);

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