Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21016 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21016 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
CRETTI LUISELLA nato il 26/08/1962 a COSTA VOLPINO

avverso la sentenza del 12/03/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per

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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 18.6.14, pronunciata nei
confronti di Cretti Luisella, assolvendola dai reati di furto aggravato commessi sino
al 21.4.10 per non avere commesso il fatto e rideterminando la pena in ordine al
reato di furto aggravato commesso in data 22.4.10, previa concessione

attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., sulle contestate aggravanti, liquidando il danno
in favore della parte civile, Pensionato Contessi Sangalli, in complessivi euro 200,
con la concessione dei doppi benefici di legge.
1.1. In motivazione, si evidenzia che, essendo stati constatati ammanchi di generi
alimentari nella cucina di un istituto per anziani ( Pensionato Contessi Sangalli), era
stata installata una videocamera per controllare eventuali accessi abusivi.
La videocamera non aveva funzionato, a causa di un guasto, sino al 22.4.10 e in
quella data aveva ripreso l’imputata, la quale svolgeva mansioni di assistente
sanitario presso l’istituto, che in compagnia di un’altra dipendente – separatamente
giudicata- riempiva di generi alimentari alcuni sacchi di plastica nera.
1.2. La Corte d’Appello, in parziale difformità rispetto a quanto deciso dal Tribunale,
limita il riconoscimento della penale responsabilità all’episodio documentato dalle
registrazioni video, escludendo che quanto constatato in quell’occasione valesse a
provare anche la colpevolezza in ordine ai furti pregressi.
2. Propone tempestivo ricorso il difensore di fiducia della Cretti, allegando, con il
primo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, in punto valutazione della
prova indiziaria.
In particolare, si sostiene che il giudici di merito avrebbero errato nella valutazione
delle immagini del filmato, in realtà non rappresentative di un furto e non
contrastanti con la tesi difensiva, secondo cui i sacchi neri contenevano spazzatura
e l’imputata si era avvicinata alla dispensa per prendere della frutta che aveva
mangiato sul posto.
2.1. Con il secondo motivo si chiede il riconoscimento della causa di non punibilità
di cui all’art.131 bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, pur denunciando
formalmente violazione di legge, costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle

1

dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. dichiarata prevalente, oltre alla già concessa

difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre
che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente
alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a
giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se
sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da
vizi logico-giuridici. (sez.2 n°42595 del 27.10.09, Errico; Sez. 2, n. 9242 del

1.1. Va, in particolare, sottolineato come i giudici di appello abbiano
minuziosamente analizzato il contenuto delle riprese video e lo abbiano
correttamente valutato in rapporto alle altre risultanze processuali ed alle massime
di esperienza, così addivenendo ad un giudizio di merito logico e incensurabile in
questa sede.

2. L’applicabilità dell’art.131 bis c.p. è esclusa, nel caso in esame, in base ad un
duplice ordine di considerazioni: i limiti di pena previsti per la fattispecie aggravata
non rientrano nella norma citata (il furto aggravato ex art.625 n.2 c.p. è infatti
punito sino ad un massimo di sei anni e a nulla rileva l’intervenuto giudizio di
prevalenza delle attenuanti, atteso il chiaro disposto di cui all’art.131 bis co. 4 e 5
c.p.); l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto
processuale e preclude l’esame della questione.
In questi termini Sez. F, Sentenza n. 40152 del 18/08/2015 Rv. 264573
“In tema di particolare tenuità del fatto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione
dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
l’esclusione della punibilità, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di
“ius superveniens” più favorevole al ricorrente.”

3. Si ritiene equo liquidare in favore della parte civile, oggi comparsa, la somma di
euro 2.000 oltre accessori, tenuto conto del carattere del procedimento e della
discussione svolta dalle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende oltre

2

08/02/2013 Rv. 254988).

alla rifusione delle spese di parte civile che si liquidano in complessivi euro 2.000
oltre accessori di legge.
Così deciso il 21 aprile 2016

Il Presidente r\

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