Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21015 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21015 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Sardar Sapon, nato a Shariatpur, il 10/7/1982;

avverso la sentenza del 23/4/2015 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorellí;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio quanto all’omessa revoca
dell’espulsione e per il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 21/04/2016

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna
di Sardar Sapon per i reati di lesioni volontarie aggravate e rissa aggravata commessi
ai danni di El Barai Rachid.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando come
la Corte territoriale abbia illegittimamente fondato la propria decisione esclusivamente
sulle dichiarazioni predibattimentali di testimoni successivamente deceduti o divenuti

ritenendo che quelle del teste Rigoli siano state rilasciate nel dibattimento nel
contraddittorio delle parti. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata
applicazione della legge penale con riguardo alla conferma dell’applicazione della
misura di sicurezza di cui all’art. 235 c.p. nonostante la concessione nel giudizio
d’appello della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento del secondo.
2. Dalle due sentenze di merito emerge come gli elementi decisivi ai fini della condanna
dell’imputato siano stati estrapolati della dichiarazioni rese dalla persona offesa e da
due testimoni oculari del fatto, i quali avrebbero concordemente indicato nell’imputato
una delle persone impegnate a trattenere l’El Barai mentre altri lo accoltellava. Si tratta
peraltro, in tutti e tre i casi, di dichiarazioni che non sono state rilasciate nel
dibattimento, ma che provengono da denunce o verbali di sommarie informazioni
assunti nel corso delle indagini preliminari e legittimamente acquisiti nel corso del
giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 512 c.p.p., stante la sopravvenuta irreperibilità
della persona offesa e di uno dei testimoni e l’intervenuto decesso dell’altro.
2.1 II ricorrente non contesta la legittimità dell’acquisizione – cui peraltro non si era
nemmeno opposto all’epoca – bensì, come accennato, quella di una decisione fondata
pressoché esclusivamente su dati probatori assunti al di fuori del contraddittorio delle
parti.
2.2 E’ allora doveroso richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite per cui le
dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché
legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo
l’affermazione della responsabilità penale (Sez. Un., n. 27918/11 del 25 novembre

2010, D. F., Rv. 250199).

2

irreperibili per tali motivi acquisite dal giudice di primo grado, per di più erroneamente

2.3 Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che la prova del coinvolgimento
dell’imputato nel ferimento dell’El Barai si fondi in maniera significativa, se non
esclusiva, su quanto riferito alla p.g. da quest’ultimo e dagli altri due testimoni
menzionati. E’ dunque evidente che l’imputato – il quale ha sempre contestato la
veridicità del racconto dei suoi accusatori – non è stato posto nelle condizioni di
confrontarsi compiutamente con le fonti dell’accusa dalle cui dichiarazioni è dipesa la
decisione.
2.4 Per stessa ammissione dei giudici del merito, inoltre, il residuo compendio

dell’El Barai, ma autonomamente inidonei a dimostrare la sua diretta partecipazione
all’aggressione. Circostanza che non solo conferma l’essenzialità ai fini della decisione
delle prove assunte in difetto di contraddittorio, ma altresì la superfluità di un
eventuale riesame nel merito della piattaforma cognitiva. Conseguentemente la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato non ha
commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.
Così deciso il 21/4/2016

probatorio si esaurisce in dati al più utili a fornire indiretto riscontro alla denuncia

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