Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21014 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21014 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARZOLA FRANCESCO nato il 15/10/1960 a CAVARZERE

avverso la sentenza del 24/10/2013 del GIUDICE DI PACE di PIOVE DI SACCO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per

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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Piove di Sacco ha condannato alla
pena complessiva di euro 1.000 di multa Marzola Francesco, ritenendolo
responsabile dei reati di minaccia e ingiuria in danno di Bosello Giulio, fatti
commessi il 17.8.06.
2. Propone ricorso l’imputato personalmente denunziando violazione di legge e vizi

espressioni usate, peraltro rimaste sempre indeterminate, ed al difetto di prova dei
fatti, in presenza delle versioni diametralmente opposte di imputato e parte offesa e
senza alcun elemento di riscontro.
2.1. Si stigmatizza, altresì, l’illegalità della pena, posto che il Giudice di Pace ha
applicato l’istituto della continuazione, ha individuato la pena base per il reato di cui
all’art.612 c.p. in euro 500 di multa, nonostante il massimo fosse, all’epoca del
fatto, pari a 51 euro, e l’ha aumentata ad euro 1.000 ai sensi dell’art.81 cpv.c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è tardivo, posto che la sentenza è stata pronunciata il 6.11.13, è stata
depositata nei termini e l’imputato era presente, di tal che il termine per presentare
ricorso scadeva il 6.12.13 e l’impugnazione è stata proposta il 3.2.14.
2. L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta
nelle more del procedimento di legittimità. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 Rv.
256463.
La possibilità di riconoscere l’estinzione del reato in presenza di un ricorso
inammissibile è riconosciuta da un indirizzo giurisprudenziale di cui è espressione,
da ultimo, Sez. 4, n. 27160 del 17/04/2015 Rv. 264100, ma si riferisce
esclusivamente alla prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, quindi
nelle more del giudizio di merito, cioè in un caso diverso da quello in esame.
3.

L’inammissibilità del ricorso non preclude, per contro, il riconoscimento

dell’intervenuta depenalizzazione quanto al reato di cui all’art.594 c.p.a seguito
dell’entrata in vigore della 1.7/16, di tal che, limitatamente a tale reato, dovrà essere
pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Quanto al residuo reato di cui all’art.612 c.p.la Corte, nell’esercizio dei poteri
conferiti dall’art. 620 lett.!) c.p.p., può in questa sede rideterminare la pena, tenuto

1

motivazionali, con particolare riferimento all’assenza del carattere offensivo delle

conto che il giudice di merito ha inteso infliggere la sanzione massima ( avuto
riguardo al computo effettuato) che, all’epoca dei fatti, era di euro 51 di multa

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ingiuria e

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 21 aprile 2016

Il Consigliere eenore

ridetermina la pena per il delitto di minaccia in euro 51 di multa.

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