Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21013 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21013 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE COTIIS DANIELE nato il 02/02/1979 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 13/10/2016 della Corte d’ appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la
sentenza relativamente al delitto di cui al capo C) perché non previsto dalla
legge come reato; rigettarsi nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 13/10/2016,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa, sezione
distaccata di Pontrernoli, in data 25/07/2011, nei confronti di Daniele De Cotiis,
confermava la condanna dell’imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e
646 cod. pen. riqualificando l’originaria imputazione di ricettazione di un assegno
falsificato nel delitto di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo con il
primo motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento alla ritenuta
responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, contestato al capo B);

Data Udienza: 27/03/2018

osserva il ricorrente che la sentenza, dopo aver riqualificato l’originario fatto di
ricettazione nel reato di falso in titoli di crediti:), aveva omesso di ‘qualificare
diversamente l’episodio storico (originariamente descritto al capo B) come
appropriazione indebita del veicolo oggetto della condotta di truffa già contestata
al capo A) come fatto già compreso nella condotta di fraudolento acquisto della
disponibilità del medesimo veicolo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche,

personalità dell’imputato) idonei e sufficienti per il riconoscimento delle
circostanze attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non dedotto con i
motivi di appello; è stato, infatti, statuito dalla giurisprudenza di legittimità che
«in tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non
prospettate nei motivi di appello – ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in
ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile
proporre in precedenza – non può dedursi la diversa qualificazione del fatto,
qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il
profilo oggettivo» (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368, relativa
ad una fattispecie in tema di estorsione nella quale, in appello, era stata
prospettata la mancanza del requisito dell’ingiusto profitto e, nel ricorso per
cassazione, invece, la sussunzione dei fatti nel paradigma dell’esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con violenza alla persona).
Nell’atto di appello, in riferimento all’imputazione concernente il delitto di
appropriazione indebita, la difesa dell’odierno ricorrente aveva censurato la
sentenza di primo grado in ordine alla prova dell’elemento psicologico, senza
dedurre sotto alcun profilo il possibile assorbimento della condotta di
appropriazione nel delitto di truffa autonomamente contestato.
3.1. Il secondo motivo introduce censure in fatto, inammissibili in sede di
legittimità. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62
bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse

2

sussistendo elementi (modalità della condotta, non particolare disvalore sociale,

dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n.
34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi,
RV 242419). Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi
motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche
può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato
negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri,

dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure
implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità: Sez. 2, n.3896 del
20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV.
249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).
3.2. Nel caso di specie, si e’ dato atto d’un lato dell’inesistenza di elementi
positivi valutabili a favore dell’imputato, dall’altro sono state evidenziate le
particolari modalità truffaldine e l’esistenza di numerose precedenti condanne
per analoghi reati, così fornendo adeguata motivazione per negare le invocate
circostanze attenuanti.
4. All’ inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/3/2018

Il Consiglier estensore
Sergi

Paola

Il Presdente
Anto

estipino

disattesi o superati da tale valutazione (come per i precedenti penali

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