Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21011 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21011 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANINI LORIS N. IL 20/06/1973
avverso la sentenza n. 6415/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/04/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

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Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Canini Loris ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello
di Milano il 3/4/2017 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale
di Monza il 22/6/2016, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti dello stesso Canini in
ordine a dodici ipotesi di appropriazioni indebite continuate ed aggravate commesse ai danni di
condomìni dei quali era amministratore, con la conseguente condanna alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione ed euro 1100,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni ed alla rifusione

A sostegno del ricorso il Canini deduce:
1.1. Violazione di legge con riferimento all’intervenuta estinzione dei fatti contestati fino
all’anno 2010, assumendo il ricorrente che, per il disposto degli artt. 1135, 1129 e 1138 cod.
civ., la carica di amministratore cesserebbe ogni anno con conseguente onere dello stesso,
nello stesso termine, di dare il conto della gestione e restituire le somme detenute per conto
del condominio.
1.2. Vizio di motivazione e violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al
trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è in parte fondato, atteso che il delitto di appropriazione indebita è reato
istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente
compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come
propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del
comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del
reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014,
Rv. 259715; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, Rv. 261731). Alla luce di tali principi, ancor
prima che il Canini si rendesse irreperibile, deve ritenersi evidente che lo stesso si è
appropriato delle somme dei diversi condomini amministrati ogni anno, quando era tenuto a
rendere il conto della gestione ed a restituire le somme detenute per conto di ogni condominio,
ed ometteva invece tale restituzione con la volontà di far proprie le somme dovute.
Conseguentemente, giacché in virtù dei diversi atti interruttivi deve considerarsi il termine
massimo della prescrizione, determinato in anni sette e mesi sei di reclusione dal combinato
disposto degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., va riconosciuta l’estinzione per prescrizione dei
fatti di appropriazione indebita antecedenti al 6/8/2010.
3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile, avendo ad oggetto valutazioni di
merito in ordine all’esercizio di poteri discrezionali in modo non illogico né arbitrario.
La sentenza impugnata, infatti, ha adeguatamente valorizzato, sia per negare le invocate
attenuanti generiche che, più in generale, per la determinazione del trattamento sanzionatorio,
significativi indici di gravità dei fatti, sotto il profilo soggettivo che oggettivo,n trattandosi di
fatti commessi arrecando danni, in molti casi anche rilevanti, ad una pluralità di Condomini ed
abusando dell’attività professionale in favore degli stessi. La mancata concessione delle
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delle spese processuali in favore delle costituite parti civili.

circostanze attenuanti generiche è giustificata, pertanto, da motivazione esente da manifesta
illogicità, che è conseguentemente insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.

nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente ai fatti di appropriazione
indebita antecedenti al 6/8/2010, perché estinti per prescrizione, ferme restando anche per
essi le statuizioni civili, in alcun modo coinvolte dal ricorso per cassazione non avente ad
oggetto la responsabilità del ricorrente, ma soltanto l’estinzione dei reato ascrittigli ed il
trattamento sanzionatorio, ferme restando le statuizioni civili in ordine agli stessi reati, ed il
processo va rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la determinazione
della pena in ordine ai fatti successivi alla predetta data.
Non essendo coinvolte questioni civili nel presente grado di giudizio, vanno disattese le
richieste di rimborso delle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili intervenute.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di appropriazione
indebita antecedenti al 6/8/2010, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni
civili in ordine agli stessi reati.
Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la nuova determinazione della
pena.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso e definitiva l’affermazione di responsabilità per i
reati residui.
Rigetta le domande di rimborso delle spese processuali del grado proposte dalle parti civili
intervenute.

Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 6 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

248244), così come è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una

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