Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21011 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21011 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMONE RICCARDO N. IL 12/07/1953
avverso la sentenza n. 3/2013 TR1B.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
03/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/04/2016

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Andria ha, con sentenza confermata dal Tribunale di

De Lucia Giuseppe e lo ha condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento
dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione l’imputato denunciando una violazione di
legge ed un vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della
responsabilità e all’esclusione della provocazione.
3. In data 16 marzo 2016 è stata trasmessa a questa Corte remissione di
querela della persona offesa con contestuale accettazione dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I reati vanno dichiarati estinti per remissione della querela.
Effettivamente De Lucia Giuseppe, con dichiarazione resa alla sezione di
polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Trani in data 10/2/2016 ha
rimesso la querela presentata, a suo tempo, nei confronti di Simone Riccardo.
Quest’ultimo, nello stesso contesto, ha accettato la remissione.
A quanto argomentato consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione
della querela.
Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese
processuali, non essendosi diversamente convenuto nell’atto dì remissione (art.
340 c.p.p., comma 4).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reattktinti per remissione
della querela; pone le spese del giudizio a carico del querelato.
Così deciso il’1/4/2016

Trani, ritenuto Simone Riccardo responsabile di ingiuria e minaccia in danno di

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