Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21010 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21010 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE SANTIS MAURIZIO N. IL 12/08/1965
LI CANDRI FRANCESCO N. IL 11/08/1977
avverso la sentenza n. 908/2016 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/04/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.E4 >A 461-gl e
che ha concluso per -e

Udito, per la pa e civile, l’Avv
Uditi dife or Avv.

Data Udienza: 06/02/2018

Uditi, per le parti civili costituite, l’avv. Ettore Barcellona per Confindustria Palermo ed il
Centro Studi Pio La Torre Onlus e, per delega del difensore, per il F.A.I.; l’avv. Fausto
Maria Amato per l’Associazione Antiracket Antiusura Coordinamento Vittime Estorsione
Usura, SOS Impresa Associazione Antiracket e, in sostituzione del difensore avv.
Martorana, per Solidaria Onlus Associazione Antiracket nonché, in sostituzione dell’avv.
Lanfranca, per Confindustria Palermo; l’avv. Felicia D’Amico in sostituzione dell’avv.
Galasso per Confindustria Sicilia: i predetti difensori hanno chiesto il rigetto dei ricorsi
depositando conclusioni scritte e note spese, dichiarandosi antistatari.

chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14/4/2017, ha confermato il giudizio di
penale responsabilità espresso in data 11/9/2015 dal Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale cittadino, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Maurizio De Santis,
Francesco Li Candri e Francesco Centineo in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110,
629 commi 1 e 2 cod. pen. e 7 del d.l. n. 152/1991 perché in concorso tra loro e con altri,
giudicati separatamente, ed agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, mediante minaccia consistita nel manifestare la
propria appartenenza all’organizzazione criminosa “Cosa nostra” ed in virtù della forza
derivante dal vincolo associativo relativo a tale organizzazione, avrebbero costretto Tiziana
Carla Binaghi ed Aurelio D’Amico, titolari di due imprese con sede operativa a Termini Imerese,
al pagamento di euro 7000,00, quale acconto sulla somma totale pretesa, di euro 200.000,00.
2. Avverso tale pronunzia hanno proposto ricorso per cassazione il De Santis ed il Li
Candri.
2.1. Il De Santis solleva cinque motivi di impugnazione:
2.1.1. con un primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con
riferimento alle ordinanze del 9/6/2015 e del 2/7/2015, che hanno disposto, quale integrazione
probatoria di ufficio, l’esame delle due persone offese in qualità di testimoni assistiti, e con
riferimento alla sentenza che non ha riconosciuto tale dedotta nullità nè, conseguentemente,
ha dichiarato l’inutilizzabilità di tutte le propalazioni delle persone offese: assume, in
particolare, il ricorrente, che non sarebbe consentito disporre di ufficio integrazioni probatorie
per rinnovare elementi informativi acquisiti, anziché per integrare gli elementi in prova, fino al
punto da alterare la funzione del processo penale, quale processo a struttura accusatoria.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso il De Santis deduce la violazione di legge ed il vizio
di motivazione perché la sentenza impugnata, senza rispondere alle specifiche doglianze
contenute nei motivi di appello, avrebbe violato le regole di giudizio poste dagli artt. 192
comma 3 e 197 bis cod. proc. pen., oltre che il principio di correlazione tra accusa e sentenza e
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Uditi i difensori del DE Santis, avv. Raffaele Bonsignore ed avv. Giosué Naso che hanno

la regola dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”: ciò perché la sentenza impugnata ha
riconosciuto autonomia alle dichiarazioni delle due persone offese, pur avendo queste sporto
denuncia orale congiunta, nonché precisione, coerenza e spontaneità al loro racconto, senza
considerare la loro inattendibilità per essere state condannate per un precedente “pestaggio”,
e per aver mantenuto rapporti di amicizia e frequentazione con i De Santis, tanto da compiere
un viaggio insieme ed, ancora, senza considerare che il primo giudice aveva assolto il
ricorrente da altra imputazione proprio sul rilievo della mancanza di attendibilità e di riscontri
delle dichiarazioni delle persone offese, le cui contraddizioni, al pari delle smentite che le

territoriale, anche in relazione al “tempus commissi delicti”, senza considerare che il fatto di cui
alla condanna sarebbe quantomeno diverso da quello contestato, circostanza che avrebbe
dovuto comportare la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521 comma 2
cod. proc. pen. Infine, si deduce la violazione del disposto dell’art. 56 cod. pen. per avere la
sentenza impugnata riconosciuto il carattere consumato dell’estorsione pur in mancanza di
dimostrazione di un qualsiasi passaggio di denaro al ricorrente.
2.1.3. Vengono dedotti, ancora, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con
riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 pur non
essendo in alcun modo emersa la partecipazione del De Santis alla famiglia di “Cosa nostra”,
da alcun collaboratore indicata, e pur indicando, invece, la sentenza che, rivolgendosi al De
Santis, le persone offese avrebbero chiesto la “protezione” della criminalità organizzata anziché
quella delle forze dell’ordine.
2.1.4. Con il quarto motivo di impugnazione il De Santis deduce l’assoluta mancanza di
motivazione, che non sia meramente apparente, in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed all’applicazione dell’aumento di pena
per la recidiva, oltre che alla quantificazione dell’aumento ex art. 7 cit.
2.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, infine, deduce la violazione di legge ed il
vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di dissequestro della somma di
euro 83.000,00, di cui è stata disposta dal primo giudice la confisca, senza alcuna valutazione
delle argomentazioni addotte con una memoria difensiva alla quale si è fatto solo un fugace
accenno alla pag. 41 della sentenza, fondando invece la decisione sulla base di quelle che il
ricorso definisce mere illazioni, presunzioni e sospetti.
2.2. Francesco Li Candri deduce:
2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri adottati in tema
di valutazione della chiamata in reità, non avendo valutato la Corte territoriale le dichiarazioni
accusatorie del D’Amico in conformità ai criteri di cui all’art. 192 comma 3 cod. proc. pen.,
ritenendo erroneamente le dichiarazioni dei testimoni assistiti dotate di attendibilità intrinseca
ed estrinseca senza considerare, sotto il primo profilo, che le stesse avevano presentato
originariamente denuncia congiunta, superando contraddizioni dei dichiaranti (ad esempio in
ordine al modo e momento in cui il Li Candri è venuto a conoscenza delle circostanze riferite) e
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stesse si assume abbiano ricevuto dalle indagini difensive, sono state “giustificate” dalla Corte

le illogicità, quali ad esempio le asserite minacce nei confronti del D’Amico, che ad avviso del
ricorrente non si conciliano con il racconto del Centineo secondo cui lo stesso Li Candri non
avrebbe voluto ricevere la consegna degli assegni che documentavano tali pagamenti. Il
ricorrente assume che l’episodio confermerebbe, invece, il suo disinteresse per la vicenda e
contesta, poi, sia l’idoneità delle dichiarazioni della Binaghi a riscontrare quelle del D’Amico, sia
la rilevanza dell’incontro presso la ditta di Termini Imerese, allorché egli nemmeno si era
fermato a parlare con le persone offese, nonché la rilevanza della conversazione intercettata
del 7/12/2013, al di là della sua dedotta inutilizzabilità.

travisamento della prova in ordine alla circostanza in base alle quale le persone offese furono
costrette a vendere un camion allo stesso ricorrente, vendita che questo indica come già
avvenuta prima dell’incontro con le stesse persone offese e non in conseguenza di questo: a
tal proposito, il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza secondo cui sarebbe stata
arbitraria la collocazione temporale dell’incontro ai primi giorni del novembre 2013 ed offre
argomentazioni cronologiche volte a sostenere, invece, tale collocazione temporale,
evidenziando altresì come perfino la stessa sentenza, alla pag. 43, abbia ipotizzato che la
persona offesa si possa essere determinata a vendere il camion indipendentemente dalle
richieste del Li Candri
2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta inutilizzabilità
dell’intercettazione del 7/12/2013, che si indica essere stata solo erroneamente considerata
una registrazione fonografica spontanea ad opera delle persone offese, mentre si trattava di
intercettazione disposta in via d’urgenza con decreto del pubblico ministero, poi convalidato dal
giudice per le indagini preliminari con decreto nel quale si riferiva solo di un imminente
incontro tra la persona offesa Binaghi ed il Centineo, con un body phone procurato dalla P.G. al
quale nel decreto non è fatto alcun cenno, tanto che la stessa ordinanza cautelare del giudice
per le indagini preliminari aveva parlato in proposito di “intercettazione ambientale”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutti i motivi di ricorso sono infondati, anche quando non si limitano a proporre
inammissibili ricostruzioni dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
3.1. Sono manifestamente infondate, in primo luogo, le doglianze difensive rivolte alle
ordinanze con le quali è stata disposta di ufficio, nel giudizio abbreviato, l’integrazione
probatoria, con l’esame delle due persone offese in qualità di testimoni assistiti:
va a tal proposito preliminarmente rilevato che la valutazione della “necessità” dell’integrazione
probatoria nel rito abbreviato – sia d’ufficio che su richiesta dell’imputato – non è condizionata
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2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Li Candri deduce il vizio di motivazione ed il

alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio, e non si
identifica con l’assoluta impossibilità di decidere o con l’incertezza della prova, ma presuppone,
da un lato, l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di
positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa (Sez.
6, n. 11558 del 23/01/2009, Rv. 243063), ed altresì che l’esercizio del potere d’integrazione
della prova, riconosciuto al giudice, in tema di giudizio abbreviato dall’art. 441, comma quinto,
cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione
discrezionale. (Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 265905; così anche Sez. 6, n. 11558 del

3.2. Privi di fondamento, ed inerenti nella sostanza al merito della decisione impugnata,
sono anche il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del De Santis ed il primo dei
motivi proposti nei confronti del Li Candri, concernenti le valutazioni del giudice di merito in
ordine all’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, che si assumono prive di
autonomia per avere queste sporto una denuncia orale congiunta. Deve, infatti, rilevarsi che,
nel percorso argomentativo con il quale il giudice di merito ha posto a fondamento del giudizio
di penale responsabilità dei ricorrenti anche le dichiarazioni del Binaghi e del D’Amico, quello
della ritenuta autonomia delle loro dichiarazioni pur avendo queste sporto inizialmente una
denuncia orale congiunta sia, nella sostanza, un falso problema, giacché, proprio in virtù
dell’integrazione probatoria disposta di ufficio, i predetti sono stati, successivamente,
esaminati individualmente e separatamente dal giudice di merito.
Più in generale, peraltro, con riferimento all’attendibilità attribuita alle dichiarazioni delle
persone offese, non possono rilevarsi illogicità evidenti nelle valutazioni dei giudici di merito,
fondati anche sulla costante reiterazione delle dichiarazioni in parola, sulla specificità per la
ricchezza di dettagli forniti, sull’assenza di intrinseche contraddizioni di rilievo e, soprattutto,
sulla molteplicità di significativi riscontri esterni alle dichiarazioni medesime (oltre che al
vicendevole riscontro tra le stesse) costituiti da servizi di osservazione della polizia giudiziaria,
da una missiva inviata dal carcere dal coimputato Centineo Francesco, da una pluralità di
conversazioni telefoniche ed in ambientale intercettate, oltre che dall’incontestato dato
oggettivo costituito dall’arresto del De Santis nel precedente episodio di aggressione ai danni
dei Sorci in conseguenza delle dichiarazioni accusatorie rese dalla Binaghi e dal D’Amico.
Contrariamente all’assunto difensivo, inoltre, la Corte territoriale non ha riconosciuto
alcuna discrasia tra i periodi di detenzione dell’appellante e delle persone offese ed il tenore
delle dichiarazioni di queste ultime anche in ordine al “tempus commissi delicti”, se non una
marginale imprecisione in ordine alla datazione soltanto della prima minaccia ricevuta, indicata
come avvenuta non nel mese di febbraio 2013 bensì a partire daini marzo successivo,
imprecisione così marginale da risultare palesemente inidonea ad incidere sulla correlazione tra
imputazione contestata e sentenza, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di questa
Corte di cassazione, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei
suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta
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23/01/2009 cit.)

prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad
accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di
difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo,
sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto
dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Sussiste, pertanto,
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza soltanto se il fatto contestato sia

cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o
menomare il diritto di difesa dell’imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254888).
Le censure in ordine alla qualificazione del fatto come delitto consumato e non meramente
tentato, invece, sono aspecifiche, oltre che manifestamente infondate, in quanto ripropongono
le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame sul rilievo che dalle dichiarazioni delle
persone offese e dal tenore delle conversazioni intercettate è, comunque, emersa la prova del
fatto che effettivamente le persone offese, a seguito delle minacce ricevute, hanno versato
nelle mani del De Santis la somma complessiva di euro 7000,00, circostanza nella quale senza
vizi logici o giuridici è stato indicato l’evento del reato. La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’ad. 591
comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez.
3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
3.3. Deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo del ricorso proposto
nell’interesse del Li Candri, in quanto con lo stesso viene dedotto un asserito travisamento
della prova che, sia esso concernente l’utilizzazione di un’informazione inesistente nel
materiale processuale o l’omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il
ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato sul punto quella di
primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso – non verificatosi nella
fattispecie in esame – in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei
motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n.
4060 del 12/12/2013, Rv. 258438).
3.4. Non può trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo del ricorso proposto
nell’interesse del Li Candri, con il quale si contesta l’utilizzabilità dell’intercettazione effettuata
in ambientale il 7/12/2013, che si assume disposta in via d’urgenza con decreto del Pubblico
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mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di

Ministero poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con decreto nel quale si riferiva
solo di un imminente incontro tra la persona offesa Binaghi ed il Centineo, con un body-phone
procurato dalla P.G. e non menzionato nel decreto: non solo non risultano allegati al ricorso gli
atti che, pure, si indicano invece ad esso allegati, come avrebbe richiesto il principio di
autosufficienza del ricorso, ma dalle stesse argomentazioni del ricorrente sembra emergere
che vi sia stata una convalida di un decreto intercettazione, con riferimenti alla motivazione di
questo, la cui eventuale insufficienza non sarebbe deducibile nel giudizio abbreviato. Secondo
l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, solo la mancanza di

o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d’urgenza dal pubblico
ministero, nonché di questi ultimi, comporta l’inutilizzabilità dei risultati delle operazioni
captative; questa Corte, così, ha avuto modo di precisare che si ha mancanza della
motivazione non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma
anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa,
del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si ha difetto
della motivazione – emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il
giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello
dell’impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità – allorché quest’ultima sia
incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne’
compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000,
Rv. 216665).
3.5. Attengono al merito della decisione impugnata, poi, le censure con quali il terzo
motivo del ricorso proposto nell’interesse del De Santis con riferimento al riconoscimento
dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 pur non essendo in alcun modo emersa la
partecipazione del predetto De Santis alla famiglia di “Cosa nostra”, da alcun collaboratore
indicata: la sentenza impugnata, infatti, alle pagg. 39 e 40, ha esposto senza vizi logici o
giuridici le ragioni che hanno portato al riconoscimento dell’aggravante, sul rilievo che il
predetto ricorrente ostentava le sue frequentazioni con ambienti criminali ed era stato
osservato dalla P.G. a colloquio con un soggetto di spicco dell’associazione criminale, come tale
indicato anche dalle persone offese, ed ha rilevato come il De Santis sia stato descritto agire
con modalità tipicamente mafiose circondandosi di numerosi soggetti disposti a dargli man
forte nell’attività di intimidazione, il tutto in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di
cassazione secondo cui, in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d.
metodo mafioso prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991 la
condotta di chi eserciti la costrizione sulla persona offesa senza spendere la propria
appartenenza ad una “famiglia” mafiosa, ma avvalendosi della propria fama criminale (Sez. 2,
n. 10467 del 10/02/2016 – dep. 14/03/2016, Letizia e altri, Rv. 266654).
3.6. Quanto alle doglianze del De Santis in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio ricevuto, deve ricordarsi
6

motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche

che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di
situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato;
ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che,
sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità
dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto anche con il
richiamo effettuato alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il
riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460), richiamo che nel
caso di specie si accompagna esplicitamente anche alla evidenziazione della gravità del fatto.

previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, avendo la Corte territoriale considerato
espressamente la gravità della condotta, connotata dall’uso della forza e da gravissime e
continue minacce alle persone offese, oltre che il coinvolgimento di numerosi soggetti
nell’intimidazione, oltre che la personalità del reato desunta anche da gravi e specifici
precedenti a suo carico.
3.7. Del tutto destituito di fondamento, infine, è l’ultimo motivo del ricorso proposto dal
De Santis. L’assunto difensivo relativo ad un’asserita mancanza di motivazione sulle
argomentazioni poste dalla difesa con memoria difensiva depositata con nota 8/3/2017 risulta
smentito, infatti, dal motivato riferimento, nella sentenza impugnata, all’inidoneità delle
argomentazioni ivi addotte a dimostrare la lecita provenienza della somma confiscata, sia per
non essere stato dimostrata la solo dedotta qualità del De Santis di debitore dell’Esattoria, sia
per non essere da questa aggredibili le somme indicate, depositate su un conto intestato a
soggetto diverso, sia, infine, alla mancata indicazione delle ragioni dell’occultamento dlele
somme nell’abitazione del ricorrente.
4. Al rigetto del ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle
parti civili costituite nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in
solido alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che liquida in
complessivi euro 3510,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA in favore dell’
Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie “Antonio Caponnetto”, da
corrispondersi all’avv. Felicia D’Amico antistatario, in euro 3510,00, oltre spese forfettarie al
15%, CPA ed IVA in favore della F.A.I.-Federazione delle Associazioni antiracket ed usura
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Così anche la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni

italiane e per la Solidaria SCS Onlus, da corrispondersi all’avv. Luisa Martorana, dichiaratasi
antistataria, euro 3510,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA in favore della
Confindustria Sicilia, da corrispondersi all’Alfredo Galasso, dichiaratosi antistatario, in euro
4212,00 ciascuno, oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. ed IVA da corrispondersi all’avv.
Fausto Maria Amato nella qualità di anticipatario in favore di SOS Impresa Palermo e del
Coordinamento Vittime estorsione usura e mafia, in euro 4212,00, oltre spese forfettarie al
15%, C.P.A. ed IVA da corrispondersi all’avv. Gaetano Fabio Lanfranca, quale antistatario, in
favore della Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi delle Professioni

Confesercenti-Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi,
Provinciale di Palermo, in euro 4212,00, oltre spese forfettarie al

15%, C.P.A. ed IVA da

corrispondersi all’avv. Ettore Barcellona nella qualità di anticipatario, in favore di Confindustria
Palermo e Centro Studi e per Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus.

Così deciso il 6 febbraio 2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore
D . cc ipittrperiali

Dott.

t4nio Prestipino

e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo-Confcommercio Imprese per l’Italia e per la

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