Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21009 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 21009 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SFORZA SIMONE nato il 28/06/1980 a ROMA

avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma con sentenza 18.04.2017 confermava la sentenza
del tribunale di Roma del 21.07.2016, appellata dallo Sforza, che in esito al rito
abbreviato, lo aveva condannato alla pena di 4 anni, 2 mesi di reclusione ed C
14000 di multa, riqualificato ai sensi dell’art. 73, co. 5, TU Stup. il solo reato di

colpevole anche del reato di detenzione per la cessione a terzi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina ed eroina (art. 73, co. 1 TU Stup.), in relazione a
fatti del 31.05.2016.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, il ricorrente a mezzo
del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce violazione di legge
e vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello
avente ad oggetto la richiesta di assorbimento dei due reati di cessione della dose
di eroina e di detenzione del quantitativo di droga rinvenuta (si duole per aver la
Corte d’appello ritenuto che i due reati di cessione della dose di eroina e di
detenzione della droga rinvenuta costituirebbero due distinte fattispecie autonome
tra loro; si sostiene che la sostanza ceduta faceva parte di quella detenuta, per
cui le condotte, essendo avvenute contestualmente, dovevano essere considerate
come un unico reato, dovendosi quindi escludere la continuazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Ed infatti, dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato era stato visto in
strada prendere contatti con diversi soggetti, per poi entrare in uno stabile ed
accedere all’interno di un garage a prelevare qualcosa dalla casetta della
pubblicità, quindi scendere nelle cantine al piano seminterrato, dirigendosi verso
la prima cantina, subito dopo risalire le scale e riporre qualcosa nella casetta della
pubblicità, poi risultata essere la chiave della cantina, riprendendo a stazionare
davanti ai ballatoi interni; la PG aveva visto arrivare verso le 12.30 dello stesso
giorno un giovane, successivamente identificato, a cui l’imputato veniva visto
cedere dietro la somma di 20 C una dose di eroina; intervenuti i poliziotti
accertavano che si trattava del tipico scambio droga/denaro, ed estendevano
quindi la perquisizione nei locali ove precedentemente era stato visto muoversi
l’imputato, al cui interno venivano rinvenuti numerosi involucri di stupefacente

cessione, e con il concorso di attenuanti generiche, in quanto riconosciuto

separatamente occultata, che all’esame tossicologico risultava essere sia eroina
da cui erano ricavabili 219 dosi medie singole, sia cocaina da cui erano ricavabili
222 dosi medie singole, oltre a materiale di confezionamento delle dosi, un
bilancino di precisione e una busta contenente sostanza da taglio. Dalla predetta
descrizione emerge una evidente contestualità delle condotte di detenzione illecita
di stupefacente di diversa tipologia (tra cui l’eroina), rispetto alla condotta di

eroina, oggetto della condotta di detenzione illecita, ciò che rende illegittimo il
diniego opposto dalla Corte territoriale all’accoglimento della richiesta difensiva di
esclusione della continuazione tra i due reati.

5. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui in materia di stupefacenti,
l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie,
con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto
abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall’altro, deve
escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri
contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere
senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come
oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del
15/01/2015 – dep. 19/02/2015, Righetti e altri, Rv. 262421); il principio è stato
di recente ribadito da questa Corte che ha infatti affermato che, in materia di reati
concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a
quelle descritte dall’art. 73 del d.P.R n.309 del 1990, quando unico è il fatto
concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte
illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più
grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico,
cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti
materialmente (Fattispecie in cui è stato ravvisato il concorso materiale tra
coltivazione e la detenzione di sostanza stupefacente in difetto della prova certa
della diretta derivazione della droga detenuta dall’attività di coltivazione e del
diverso luogo di accertamento degli illeciti: Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017 – dep.
09/05/2017, Ghitti ed altro, Rv. 270266). E, nella specie, è indubbio che la
sostanza ceduta faceva parte di quella detenuta, per cui le condotte, essendo
avvenute contestualmente, dovevano essere considerate come un unico reato,
dovendosi quindi escludere la continuazione.

6. L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata senza rinvio,
previa esclusione della continuazione quanto alla contestualità delle condotte di
2

cessione all’acquirente della singola dose di quello stesso tipo di stupefacente,

detenzione illecita di stupefacente di diversa tipologia (tra cui l’eroina), e di
cessione della medesima sostanza, con conseguente rideterminazione della pena
ex art. 620, lett. I), c.p.p. eliminando l’aumento di pena a titolo di continuazione
nella misura di mesi 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa.

La Corte, ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 73, co. 5, TU Stup. nel reato di
cui all’art. 73, co. 1, TU Stup., annulla senza rinvio la sentenza impugnata,
limitatamente all’aumento di pena a titolo di continuazione nella misura di mesi 3
di reclusione ed C 1.000,00 di multa, pena che elimina.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Il Consiglie e estensore
Alessio trcelIa

Il Presidente
u. ty9.1-lo

P.Q.M.

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