Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21008 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21008 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEGALE MASSIMO nato il 02/03/1970 a ROMA

avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma con sentenza 6.12.2016, in riforma della sentenza
del tribunale di Roma dell’8.02.2012, appellata dal Megale, riduceva la pena
inflittagli a mesi 8 di reclusione ed € 2000 di multa, confermando nel resto
l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole pe raver detenuto a fini

relazione a fatti del 5.09.2011.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il ricorrente a mezzo del
difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce:
1) vizio di mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 73, TU Stup.
(si duole il ricorrente per aver la Corte d’appello ritenuto che l’uso personale,
sostenuto dall’imputato, non si conciliava con una scorta per un tempo prolungato,
in quanto l’hashish si sarebbe facilmente deteriorato, nonché per il fatto che
l’imputato era in bicicletta, e che si era disfatto dello stupefacente, essendo stato
rivenuta altro quantitativo della medesima sostanza presso la sua abitazione; si
tratterebbe di motivazione illogica ed apparente, da un lato, quanto alla
deteriorabilità, pur essendo ammissibile che possa deteriorarsi l’hashish, i giudici
non avrebbero considerato il rapporto tra la quantità di sostanza sequestrata e la
sua durata per il tempo necessario alla scorta, tenuto conto che la quantità poteva
essere consumata in due mesi da un tossicodipendente medio come l’imputato e
che è pacifico che in quell’arco temporale l’hashish mantiene i suoi principi e la
capacità drogante, ciò che comunque spinge migliaia di consumatori alla
predisposizione di una scorta per sottrarsi all’acquisto giornaliero che potrebbe
comportare rischi, prezzo maggiore e minori comodità; altrettanto apodittica ed
apparente è la motivazione laddove descrive la condotta tenuta dall’imputato al
momento del fatto, non essendo comprensibile come la circostanza di essersi
disfatto dello stupefacente potesse avere rilievo, tenuto peraltro conto de
l’imputato lo aveva fatto perché in precedenza era stato sanzionato
amministrativamente per uso personale di droga; gli elementi in atti – consegna
spontanea dello stupefacente all’atto della perquisizione; mancato frazionamento
o confezionamento dello stupefacente in dosi; principio attivo bassissimo; assenza
di strumentario tipico dello spacciatore – erano tali da supportare la tesi dell’uso
personale, non essendo idoneo da solo il dato ponderale a provare la finalità di
cessione a terzi o l’uso non esclusivamente personale);
2) vizio di mancanza della motivazione in relazione all’art. 133 c.p. (si duole il
ricorrente per aver la sentenza individuato la pena base in 1 anno e 6 mesi di

di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish (art. 73, co. 5; TU Stup.), in

reclusione ed C 4500 di multa, senza alcuna motivazione sulla scelta dosimetrica
adottata, non essendosi fatto alcun riferimento alla vicenda o alla personalità del
reo che possano giustificare simile discostamento del minimo edittale).

3. Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 6.02.2018,
il ricorrente ha chiesto rimettersi il ricorso alla sezione competente, non

Corte dia atto dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del tribunale di
Roma che inserisce il beneficio di cui all’art. 163, c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il primo motivo è generico per aspecificità in quanto non si confronta con le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così
dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

6. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte
d’appello, oltre ad escludere l’uso personale della sostanza per la deteriorabilità
della stessa e per il comportamento tenuto dall’imputato alla presenza degli
operanti, evidenzia come il notevole dato ponderale (egli venne trovato in
possesso di stupefacente da cui erano ricavabili ben 355 dosi medie singole) era
incompatibile con un uso esclusivamente personale; le doglianze, dunque, sono
da ritenersi manifestamente infondate, avendo fatto la Corte d’appello buon
governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di
stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare
previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo
2

condividendone il giudizio di inammissibilità e comunque chiedendo che questa

non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo
spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri
elementi, tale conclusione (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso
la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della
detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della
accertata incapacità economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte”

e altro, Rv. 255726); e, nella specie, come evidenziato, la Corte d’appello non ha
attribuito esclusivamente rilevanza al dato ponderale superiore ai limiti tabellari,
ma ha dato puntuale conto di elementi comprovanti l’effettiva destinazione della
sostanza allo spaccio (oltre al dato della deteriorabilità dello stupefacente,
soprattutto il comportamento tenuto alla vista degli operanti); a ciò va altresì
aggiunto che la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un
dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è
un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se
sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dallo
stesso testo della sentenza, dovendosi peraltro osservare che l’elencazione fatta
dalla giurisprudenza di indizi della finalità di cessione della detenzione dello
stupefacente non ha pretese tassative e codificative nel senso che, qualora manchi
anche uno solo di tali elementi, vi sia impossibilità logico-giuridica di ritenere la
stessa, ma solo esemplificativa delle possibilità emergenti dalla fattispecie
fenomeniche concrete (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996 – dep. 06/03/1996,
Antognoli, Rv. 204957).

7.

Il ricorrente, conclusivamente, sotto l’apparente censura del vizio

motivazionale, in realtà tenta di chiedere a questa Corte di sostituire la propria
valutazione a quella, operata dai giudici territoriali, da egli non condivisa; ciò che
si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso di quest’ultimo, più che nella
prospettazione di un reale vizio motivazionale; deve, quindi, essere ribadito che il
controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte
di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in
ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all’attendibilità delle fonti di
prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di
ricorso secondo quanto previsto dall’art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc.
pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la
illogicità délla motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 – dep. 13/06/2006,
P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).

3

per uso personale: Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 – dep. 08/03/2013, De Rosa

8.

Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, la stessa è

inammissibile in quanto la pena base non supera il medio edittale (pari a 2 anni e
3 mesi di reclusione), in relazione alla cornice edittale attualmente prevista
(reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329),
trovando quindi applicazione l’ormai consolidata giurisprudenza secondo cui in
tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di

da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della
pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.
46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scararnozzino, Rv. 265283).

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018
Il Consiglie estensore
Alessio

a cella

Il Presidente
tavtlio

sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione

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