Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21007 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21007 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAREK SEMY nato il 25/03/1969
avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe
indicata, in sede di rinvio (limitatamente al trattamento sanzionatorio), in
parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha condannato
di multa per il reato di cui all’art. 73, 5 comma, T. U. stup.(in precedenza
la pena era di mesi 6 di reclusione ed C 1.400,00 di multa).
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore,
con unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio, e sull’affermazione della responsabilità.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è
generico e manifestamente infondato; la responsabilità, inoltre, in
considerazione del tipo di rinvio (limitatamente al trattamento
sanzionatorio, per la modifica legislativa sul quinto comma dell’art. 73,
T.U. stup.) non è più in discussione.
In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che
procede alla rideterminazione della […] con riferimento al trattamento
sanzionatorio originariamente previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
[•..] deve tenere conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e
rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito
dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente
giudice. (In motivazione la Corte di cassazione ha escluso che, in sede di
rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo
aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di
incostituzionalità). (Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016 – dep. 22/02/2016,
L’Astorina, Rv. 26610501).
Nel nostro caso la Corte di appello con motivazione adeguata
immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità rileva che «i
numerosi precedenti penali dell’imputato, anche per reati specifici
commessi in epoca non risalente, giustifica la pena irrogata.
Tarek Semy alla pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed C 1.200,00
Il ricorso si limita genericamente a contestare il trattamento
sanzionatorio e il vizio di motivazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2017
P.Q.M.