Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21007 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21007 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GASBARRO GUGLIELMO N. IL 03/11/1963
avverso la sentenza n. 21/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
31/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/04/2016

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per il reato di cui all’art. 594 cod. pen.; rigetto nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice d’appello avverso i
provvedimenti del giudice di pace, ha, con la sentenza impugnata, confermato

responsabile di lesioni personali e ingiuria in danno di Palagie Paola e lo aveva
condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno patito da
quest’ultima.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 594 cod. pen., derivante dal fatto
che, a suo giudizio, l’espressione da lui riferita alla persona offesa (“secondo me
è un trans”) non sarebbe idonea, nell’attuale contesto culturale, ad offendere
l’onore o il decoro della persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso – che riguarda solo il reato di ingiuria – è infondato, non essendo
minimamente contestabile che, anche nell’attuale contesto culturale,
l’attribuzione ad un soggetto della qualità di “trans” ne pregiudica il decoro e il
sentimento del proprio valore, poiché mette in discussione le qualità e le
caratteristiche umane del soggetto. La sentenza va tuttavia annullata, in
relazione all’ingiuria, perché il fatto – a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n.
7 del 15/1/2016 – non è più previsto dalla legge come reato. Di conseguenza, va
eliminata la relativa pena di C 300 di multa.
Poiché il danno da reato è stato liquidato onnicomprensivamente a favore della
parte civile, le parti vanno rimesse dinanzi al giudice civile per la sua
ridetermi nazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al delitto di cui all’art. 594
cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la
relativa pena di euro 300 di multa. Rigetta nel resto il ricorso; rinvia al Giudice
civile competente per valore in grado di appello quanto alla rideterminazione del
danno.

2

quella emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto Gasbarro Guglielmo

Così deciso l’1/4/2016

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