Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21006 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21006 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIGNATI SEBASTIANO nato il 10/06/1991 a CATANIA
avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe
indicata, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha
rideterminato la pena nei confronti di Sebastiano Signati in anni 1 e mesi
di cui agli art. 81, 110, cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. Reati
commessi nel gennaio e febbraio 2010.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con un
unico
motivo di
ricorso:
vizio di
motivazione,
relativamente
all’affermazione della responsabilità.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo, e per genericità; inoltre la responsabilità non è stata oggetto di
motivo di appello.
Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di
motivazione relativamente alla responsabilità, ma non dice perché;
inoltre dalla sentenza di appello emerge che sulla responsabilità non
risulta un motivo di appello, e pertanto in sede di legittimità la relativa
questione è inammissibile: « Non possono essere dedotte con il ricorso
per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia
correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua
cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della
Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non
contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
4 di reclusione ed C 6.000,00 di multa, relativamente ai reati contestatigli
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
Così deciso il 9/03/2018
della Cassa delle ammende.