Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21005 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21005 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESLIM MARTIN nato il 26/11/1972

avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma con sentenza 6.12.2016 confermava la sentenza
del tribunale di Tivoli 10.02.2015, appellata dal Teslim, che lo aveva condannato
alla pena di 2 anni di reclusione ed C 2000 di multa, in quanto ritenuto colpevole
per aver illecitamente detenuto a fini di cessione a terzi sostanza stupefacente del

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente a
mezzo del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce vizio di
motivazione per la mancata assoluzione dal reato contestato per assenza di prove
a carico (il ricorrente, dopo aver riportato l’esito delle risultanze investigative,
sostiene che, in assenza di una prova certa in punto di responsabilità, i giudici
avrebbero dovuto mandare assolto l’imputato; in particolare, l’imputato non
sarebbe stato colto in flagranza di attività di spaccio, ma egli era stato solo visto
cedere qualcosa che verosimilmente poteva esser identificato nell’involucro
contenente eroina, ma, non essendo stato eseguito alcun sequestro, di ciò non vi
era certezza; peraltro all’imputato sarebbe stata rinvenuta solo una somma di
denaro, ma non oggetti od altro che potesse essere riconducibile ad un’attività di
spaccio o detenzione di stupefacente finalizzato alla cessione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

4.

E’ anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così
dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

tipo eroina (art. 73, co. 5, TU Stup.), in relazione a fatti dell’11.08.2014.

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte
d’appello evidenziano come il cessionario era stato visto giungere in auto presso
l’abitazione comune e da essa era stato visto uscire l’imputato che consegnava un
involucro bianco al cessionario, il quale si allontanava velocemente; quest’ultimo
veniva bloccato dai CC, e si accertava avesse indosso l’involucro cedutogli

contenenti eroina; la cessione, quindi, era caduta sotto la diretta percezione degli
operanti, in quanto era stato visto chiaramente il passaggio dell’involucro
dall’imputato all’altra persona; aggiungevano i giudici di appello che il fatto del
mancato intervento all’atto della consegna si spiegava con la dinamica dell’azione
in quanto, essendosi allontanato il cessionario a bordo dell’auto, era necessario
bloccarlo per accertare cosa gli fosse stato consegnato; il ricorrente, dunque,
attraverso le prospettate censura rivolte alla sentenza, sotto l’apparente censura
del vizio motivazionale, in realtà tenta di chiedere a questa Corte di sostituire la
propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali, non condivisa dal
ricorrente; ciò che si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso di
quest’ultimo, più che nella prospettazione di un reale vizio motivazionale; deve,
quindi, essere ribadito che il controllo di legittimità sulla correttezza della
motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria
valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della
vicenda ed all’attendibilità delle fonti di prova (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

dall’imputato che, celato negli indumenti intimi del cessionario, conteneva ovuli

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