Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21004 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21004 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASSANELLI VALERIO nato il 20/05/1993 a ROMA

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di tNapoJ3 con la sentenza in epigrafe
indicata, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che
aveva condannato Valerio Bassanelli alla pena di anni 1 di reclusione ed
euro 8.000,00 di multa, relativamente al reato di cui agli art. 110, cod.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con un
unico motivo di ricorso: vizio di motivazione, e violazione di legge,
relativamente all’omessa applicazione della continuazione tra il reato in
giudizio e altri già giudicati in precedenza.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo, e per genericità.
Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di
motivazione relativamente alla non applicazione dell’art. 81 cod. pen.
reiterando del resto i motivi dell’appello senza specifici motivi di
legittimità avverso la motivazione della sentenza.
La decisione impugnata con motivazione adeguata, e con
applicazione corretta della giurisprudenza, in materia, di questa
Cassazione, ha escluso al ricorrenze del medesimo disegno criminoso in
relazione al lungo lasso temporale tra i due fatti, oltre 4 anni e 6 mesi,
pur nella sussistenza dello stato di tossicodipendenza.
«In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce
elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del
riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che,
in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le
violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una
programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee
fondamentali» (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 – dep. 11/09/2012,
Madonia e altri, Rv. 25366401)

pen. e 73, comma 4, T.U. stup. Commesso il 7 dicembre 2015.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore

Così deciso il 9/03/2018

della Cassa delle ammende.

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