Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21003 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21003 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
UZOMA PAT nato il 30/12/1978
NIYONKURU FRANCIS nato il 04/04/1987
FALL SAMBA nato il 10/05/1960

avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe
indicata, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado
rideterminava la pena nei confronti di Niyonkuru Francis, riqualificati i
fatti nel quinto comma dell’art. 73, T.U. stup. in anni 4 e mesi 2 di

anni 7 e mesi 6 di reclusione ed C 32.000,00 di multa, e per Uzoma Pat
ad anni 6 e mesi 5 di reclusione ed C 29.000,00 di multa, relativamente
ai reati loro contestati in rubrica.
2.

Ricorrono per Cassazione, gli imputati, tramite difensore,

deducendo Francis Niyonkuru, due motivi di ricorso, la violazione di legge
e il vizio di motivazione relativamente relativamente all’affermazione di
responsablità e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti
generiche;

Fall Samba, con un unico motivo di ricorso, vizio di

motivazione e violazione di legge relativamente all’omessa concessione
delle circostanze attenuanti generiche; Uzoma Pat, lamenta vizio di
motivazione e violazione di legge relativamente all’affermazione di
responsabilità per la cessione di 600 gr, circa di coca, capo 69
dell’imputazione, in considerazione della non corretta valutazione delle
intercettazioni telefoniche.
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la loro genericità
3. 1 Con riguardo a Francis Niyonkuru e Uzoma Pat, la sentenza
impugnata (e quella di primo grado, in doppia conforme) con motivazione
adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e
con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di
Cassazione ha evidenziato come dalle trascrizioni delle telefonate emerge
la responsabilità penale dei ricorrenti, dalla loro valutazione complessiva.
Sul punto i ricorsi risultano estremamente generici, non prospettano
motivi di legittimità; adombrano un travisamento delle intercettazioni o
una motivazione illogica, ma nel contempo non allegano ai ricorsi i
contenuti integrali delle conversazioni (vedi Cassazione n. 6228/2018,
Sez. 3: «Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine

reclusione ed C 9.550,00 di multa, e riduceva la pena per Fall Sambaad

alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere
accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei
verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta
dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della
corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il
contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. F, n. 32362 del
19/08/2010 – dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche

Per le intercettazioni cfr. Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep.
17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 25951601: «In sede di legittimità è
possibile prospettare una interpretazione del significato di una
intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in
presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di
merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e
la difformità risulti decisiva ed incontestabile». L’omessa allegazione del
contenuto della telefonata ritenuta travisata non consente a questa Corte
il controllo sul denunciato travisamento della prova -difformità decisiva
ed incontestabile- »).
3. 2 Con riguardo all’omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche per Francis Niyonkuru e Fall Samba, i ricorsi
risultano estremamente generici, limitandosi a ritenere non motivata la
decisione. La sentenza impugnata invece contiene adeguata motivazione
rilevando che per Francis in relazione all’assenza di alcun contributo
processuale da parte dell’imputato non possono concedersi le circostanze
dell’art. 62 bis, cod. pen.; per Fall la presenza di precedenti penali
esclude il riconoscimento delle attenuanti, di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Del resto, «La decisione sulla concessione o sul diniego delle
attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito,
che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile
apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia
viziato da errori logico-giuridici» (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep.
14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556
del 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

2

Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno,
e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al

della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018

pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore

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