Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21002 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21002 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADIMIR LUKA3 nato il 14/04/1983
avverso la sentenza del 10/07/2017 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Asti con sentenza 10.07.2017 dichiarava il Radimir colpevole del
reato di cui all’art. 256, co. 2, TU Ambientale (deposito incontrollato di rifiuti
speciali non pericolosi), condannandolo alla pena di 1800 C di ammenda, con il
2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente a
mezzo del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce violazione
di legge e vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis, c.p.
3. In data 27.02.2018 è pervenuta dichiarazione di rinuncia all’impugnazione
sottoscritta dall’imputato, con autentica del difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause
indicate dall’art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa
delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie
cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una
differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma terzo, cod.
proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa
a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia: Sez. 3, n. 5185 del 18/12/2014 dep. 04/02/2015, Comune Di Modena, Rv. 262478).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, oltre alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, anche, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 500,00 in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
concorso di attenuanti generiche, in relazione a fatti del 1.07.2015.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018