Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21001 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21001 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOURE ELHADJI nato il 18/05/1968 a TOUBA( SENEGAL)

avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Torino con la sentenza in epigrafe
indicata, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado
(giudizio abbreviato), ha assolto l’imputato relativamente alla sostanza
stupefacente rinvenuta nella casa di Idris e rideterminato la pena nei
confronti dello stesso Toure Elhadji, per le condotte residue, in anni 1 di
reclusione ed C 5.333,00 di multa, relativamente al reato di cui gli art.

aprile 2016.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con un
unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 110, cod. pen. e 73,
quinto comma, T.U. stup., e vizio di motivazione.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo, e per genericità; reiterativo dei motivi di appello, senza
specifiche critiche di legittimità.
Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di
motivazione relativamente alla responsabilità per concorso, ma non dice
perché; la sentenza invece, risulta adeguatamente motivata, unitamente
alla decisione di primo grado, con richiamo alla osservazione dei tre
soggetti nell’atto di commettere il reato (intrattenersi insieme e parlare
tra loro, il ricorrente anche in funzione di vedetta).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2018

81, 110, cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, T.U. stup. Commesso il 30

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA