Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21000 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21000 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMETTA FABIO nato il 19/12/1980 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo con sentenza 27.09.2017 confermava la sentenza
emessa il 18.07.2016 dal tribunale di Agrigento, appellata dal Rametta, che lo
aveva condannato alla pena di 2 mesi e gg. 20 di arresto ed C 36000 di multa,
subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena alla

quanto riconosciuto colpevole delle contravvenzioni edilizie, antisismiche,
paesaggistiche e relative alla violazione della disciplina sulle costruzioni in cemento
armato, n relazione a fatti del 4.09.2013.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente a
mezzo del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 44, lett. c), TU Edilizia e 181,
d. Igs. n. 42 del 2004, e correlato vizio di mancanza della motivazione in ordine al
tempo di realizzazione della piattaforma in cemento armato di 100 mq. e
travisamento probatorio della deposizione del teste Battaglia (si duole in quanto
la Corte d’appello avrebbe travisato la deposizione del teste Battaglia, che all’ud.
6.07.2015 aveva riferito che da accertamenti eseguiti nel centro informatico del
comune nell’anno 2011 sull’immobile riconducibile all’imputato “spuntava una
piattaforma e mentre nella data dell’accertamento stavano realizzando i muri
perimetrali”; diversamente, sostiene il ricorrente, il teste avrebbe accertato che
nel 2008 non risultava alcun immobile realizzato sulla proprietà dell’imputato, che
negli anni 2009 e 2010 non era stato effettuato alcun controllo e che nell’anno
2011 era emerso da un fotogramma tratto da Google Earth analizzato dalla polizia
municipale ed acquisito al fascicolo del dibattimento da cui risultava che la
23.06.2011 la piattaforma era già stata realizzata; la motivazione della Corte
territoriale sarebbe illogica, in quanto nulla esclude che le opere abusive siano
state realizzate in tempi diversi, ossia prima la piattaforma e non le fondamenta
e poi il muro perimetrale; se i giudici di appello avessero valutato la testimonianza
del Battaglia, avrebbero accertato che alla data del 23.06.2011 la piattaforma era
già esistente e, quindi, questa parte della condotta del reato edilizio e ambientale
determinava l’estinzione dei relativi reati).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

demolizione delle opere abusive entro 90 gg. dall’irrevocabilità della sentenza, in

4. Il ricorso è anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così
dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è

cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte
d’appello, sul punto, evidenzia che le ritrazioni fotografiche davano conto in
maniera evidente che, alla data dell’accertamento del reato (4.09.2013), i lavori
abusivi fossero ancora in corso; i giudici, peraltro, escludono la fondatezza
dell’argomento difensivo che distingue tra la condotta di realizzazione della
piattaforma in cemento armato e quella di costruzione del fabbricato che su tale
piattaforma poggia, atteso che quest’ultima, da sola, non assumerebbe alcuna
utile funzione, ma viene in realtà a fungere da fondamenta del primo, sicchè la
costruzione abusiva, dev’essere apprezzata nella sua unicità, non essendo lecito
considerare un fabbricato separatamente dalle fondamenta su cui lo stesso
poggia; trattasi, all’evidenza, di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi
e pienamente congrua sotto il profilo logico, non mostrando il ricorrente di tener
conto di quanto argomentato sul punto dal primo giudice (la cui motivazione,
com’è noto, attesa la natura di doppia conforme, si salda con quella di appello,
integrandosi reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep. 04/11/2013,
Argentieri, Rv. 257595), il quale aveva fondato il suo convincimento proprio sulle
dichiarazioni del teste Battaglia, che aveva affermato come alla data del 4.09.2013
i lavori fossero in corso di realizzazione; è ben vero che dalle dichiarazioni del teste
Battaglia (allegate al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza essendo
stato dedotto il vizio di travisamento della prova),.questi aveva riferito che alla
data del 23.06.2011 risultasse la presenza della piattaforma, ma ciò non integra
il denunciato vizio di travisamento della prova, avendo ritenuto i giudici di merito,
per implicito, l’irrilevanza di tale circostanza ai fini dell’epoca di realizzazione die
lavori, una volta esclusa la fondatezza dell’argomento difensivo tendente a
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pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per

distinguere tra la condotta di realizzazione della piattaforma in cemento armato e
quella di costruzione del fabbricato che su tale piattaforma poggia, atteso che
quest’ultima, da sola, non assume alcuna utile funzione, ma viene in realtà a
fungere da fondamenta del primo, sicchè la costruzione abusiva, dev’essere
apprezzata nella sua unicità, non essendo lecito considerare un fabbricato

6. Il ricorrente, dunque, attraverso le prospettate illogicità della sentenza, sotto
l’apparente censura del vizio motivazionale, in realtà tenta di chiedere a questa
Corte di sostituire la propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali,
non condivisa dal ricorrente; ciò che si risolve, dunque, nella manifestazione del
dissenso di quest’ultimo, più che nella prospettazione di un reale vizio
motivazionale di travisamento probatorio; deve, quindi, essere ribadito che il
controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte
di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in
ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all’attendibilità delle fonti di prova
(Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 – dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv.
233783); a ciò, peraltro, deve aggiungersi che in forza della novella dell’art. 606,
comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora
certo sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella
motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o
quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ma esso può essere fatto
valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme (come nel caso in esame),
superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso
in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice,
circostanza da escludersi nel caso in esame (v., tra le tante: Sez. 2, n. 5223 del
24/01/2007 – dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

3

1P(r

separatamente dalle fondamenta su cui lo stesso poggia.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

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