Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2100 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2100 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BARBUTO LILIANA N. IL 07/07/1977
avverso la sentenza n. 1330/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 13.1.2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la
sentenza del GUP del Tribunale di Re,ggio Calabria, resa in data 25.5.2011, con la quale
Barbuto Liliana, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannata,
per il reato di cui all’art.73 12•PR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V, alla
pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro ed curo 4.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione la Barbuto, a mezzo del difensore, denunciando la
inosservanza o erronea applicazione dell’art.73 DPR 309/90, avendo la Corte
territoriale ritenuto che la sostanza stupefacente fosse detenuta a fini di spaccio pur
non essendo emerso alcun elemento probatorio in tal senso.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Già con la sentenza di questa Corte a sez.un. del 18.7.1997 n.4 veniva affermato il
principio che la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual
volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve
essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed
oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità
solo in rapporto ai vizi di cui alla lette) dell’art.606 c.p.p. Sicché non è censurabile la
motivazione che attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla
detenzione quando la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al
bisogno personale per un periodo circoscritto. E’ del tutto evidente che nelle ipotesi
relative a quantitativi non elevati l’indagine in relazione alla destinazione allo spaccio
debba essere, invece, più penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi
indiziari emergenti dalle concrete modalità della fattispecie, come la qualità di
tossicodipendente, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato compimento
pregre-sso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità
della custodia e di frazionamento della sostanza.
Non c’è dubbio, infatti, che, di per sé, nil superamento dei limiti quantitativi massimi
previsti dall’art.73 comma 1 bis lett.a) DPR 309 del 1990, come modificato dalla L.21
febbraio 2006 n.49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, o
ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, in ordine alla
destinazione della droga detenuta ad un uso non personale.
2.2) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come
tale non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto, in base ad una pluralità di
elementi, che la sostanza stupefacente fosse detenuta a fini di spaccio. Ha richiamato
innanzitutto il dato ponderale (la droga sequestrata conteneva mg. 723 di principio
attivo di eroina, ben oltre la dose media giornaliera) e le condizioni economiche
dell’imputata che non le consentivano certo un simile approvvigionamento. Peraltro la
situazione di tossicodipendenza non era stata documentata per l’attualità. Inoltre la
Barbuto, per evitare di essere scoperta, aveva cercato di disfarsi della droga.

1

OSSERVA

4

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo t000po ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli re est.
residente

2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

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